Vincolo sportivo, questo sconosciuto

giugno 25, 2010 by Giornalista2 · Leave a Comment 

Seppur entrati nel periodo estivo dobbiamo trattare un argomento alquanto “scottante” in relazione al vincolo sportivo. Infatti, in data 12.06.2010 è stata pubblicata dal Tribunale Ordinario di Saluzzo – sez. Lavoro e Previdenza una clamorosa sentenza con la quale il Giudice del Lavoro del medesimo Tribunale, su ricordo d’urgenza di un calciatore che richiedeva lo svincolo dal club con il quale era tesserato, condannava la stessa società sportiva calcistica a rilasciare nulla osta al tesseramento e/o trasferimento ad altra società. Il provvedimento si concludeva in questo modo: “…il Giudice ordina alla società calcistica il rilascio entro 5 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento del nulla osta al tesseramento e/o trasferimento ad altra società sportiva affiliata alla FIGC e di gradimento del calciatore mediante sottoscrizione di apposita lista di trasferimento e con l’adempimento degli incombenti necessari a consentire il tesseramento e/o trasferimento ad altra società calcistica…Inoltre, condanna la società a rifondare le spese affrontate per il giudizio dal calciatore e delle spese procedurali…”.

Questa sentenza chiarisce espressamente quelli che sono gli aspetti principali per quanto riguarda il vincolo sportivo ed apre la strada alla possibilità da parte dei calciatori, qualora ce ne fossero le condizioni, di adire la giustizia ordinaria per vedersi riconosciuto il proprio diritto di praticare sport liberamente senza vincoli di alcun genere.

Ora vediamo le motivazioni che hanno spinto il Giudice a disporre di conseguenza.

Preliminarmente richiama quanto previsto dall’art. 3 della L. 280/2003 con il quale viene riconosciuta al calciatore la possibilità, una volta esauriti i gradi di giudizio della giustizia sportiva, di adire la giurisdizione ordinaria, fermo restando quanto eventualmente stabilito dalla clausola compromissoria prevista dallo Statuto della FIGC e dai regolamenti della medesima Federazione. Tale principio garantisce l’autonomia delle parti e sull’accettazione della clausola compromissoria ma, nel caso in oggetto (richiesta di svincolo), il Giudice la ritiene non vincolante per il calciatore. Infatti, si evidenzia che il modulo di tesseramento nel quale è contenuta la clausola compromissoria (come richiamato dall’art. 27 Statuto – oggi art. 30) sottoscritto dai genitori del calciatore esercenti la potestà sullo stesso, si ritiene non possa impegnare il medesimo calciatore oltre il 18° anno di età sebbene anche il minorenne abbia sottoscritto il modulo. Il calciatore non viene considerato vincolato alla clausola suddetta in quanto in Italia vige il principio della presunzione di incapacità che sorregge il nostro ordinamento per i minori di anni 16.

Il Giudice ha effettuato una valutazione su quelli che sono i requisiti cardine ovvero il fumus boni iuris ed il periculum in mora.
In merito al primo aspetto chiarisce che il vincolo del calciatore a favore della società calcistica, cosi come indicato, risulta essere troppo gravoso laddove lo stesso limita la libertà di prestare l’attività in favore di altre squadre per un tempo eccessivo e cioè 10 anni. Nel ricorso il calciatore evidenzia la sua volontà di giocare con altre squadre e di non voler prestare la propria attività sportiva con il club per il quale risulta tesserato. Questo, unito alla espressa volontà della società di considerare il medesimo calciatore inadempiente, giustificano la risoluzione del vincolo contrattuale per mutuo consenso. Nel caso di specie, è importante sottolineare che non può aver valore la considerazione effettuata dalla società per la quale il calciatore risulta di scarso rendimento in quanto tale elemento ha valore solo riguardo agli sportivi professionisti (come previsto dalla L. 91/1981 – Art. 6 comma I). Inoltre, il tesseramento era stato sottoscritto dai genitori del ragazzo quando il medesimo aveva l’età di 15 anni e la volontà dei genitori non può vincolare il calciatore per un periodo cosi lungo ovvero 10 anni e per un tempo ampiamente superiore al raggiungimento da parte dello stesso della maggiore età.

Con riguardo, poi, al secondo aspetto deve evidenziarsi che al caso in oggetto è stata data priorità in ragione del fatto che il medesimo calciatore aveva diritto di iniziare la nuova stagione sportiva con la squadra che riteneva più consona ai suoi interessi e questo ha giustificato lo stato d’urgenza del procedimento.

In ragione delle considerazioni sopra riportate, appare di solare importanza la possibilità che è stata data al calciatore (ed in generale a tutti i calciatori vincolati) di adire la giustizia sportiva qualora il loro tesseramento abbia determinati requisiti che lo classificano come “illegittimo” ed a volte anche “anticostituzionale” andando a violare quelle che sono le libertà cardine degli stessi calciatori e minori che hanno il diritto di effettuare la prestazione sportiva liberamente.

Quindi, sulla base di tali aspetti (fermo restando che la materia deve essere valutata anche in tutti i suoi aspetti negativi per il calciatore), si consiglia a tutti calciatori ed ai genitori i cui figli sono sottoposti al c.d. “Vincolo Sportivo” di adire, assistiti da un legale che conosca la materia stessa, la giustizia ordinaria per vedersi riconosciuti i propri diritti e la libertà di praticare sport senza “catene” alcune.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Iscrizione ai campionati, regole e norme

maggio 21, 2010 by Giornalista2 · Leave a Comment 

Questa settimana ci occupiamo delle modalità di iscrizione ai campionati in quanto, seppur l’attuale stagione sportiva è ancora in corso, si sta già lavorando per preparare la prossima.

LE NORME - Citiamo di seguito gli articoli delle norme federali e dei regolamenti che disciplinano la materia in oggetto. L’articolo 24 Regolamento LND fissa tre condizioni di primaria importanza ed inderogabili per l’iscrizione delle società ai campionati da attuarsi entro i termini annualmente fissati dagli organi competenti quali Comitati e Divisioni. Infatti, ecco i 3 requisiti cardine:
1.Disponibilità di un campo di gioco – Il terreno di gioco dovrà avere tutti i requisiti e le condizioni come indicate dallo stesso regolamento della LND e dall’articolo 19 NOIF;
2.Versamento delle somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari;
3.Inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di enti federali, società e tesserati – Tale punto sancisce l’obbligo, da parte delle società dilettantistiche, di saldare ogni posizione debitoria nei confronti dei propri tesserati sia tecnici che calciatori entro il termine previsto per l’iscrizione al campionato. Infatti, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ogni anno nonché in presenza di decisioni della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la LND, le somme poste a carico delle società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritti . Naturalmente, le controversie si riferiscono ai contenziosi tra calciatori e società dilettantistiche nonché a quelle tra allenatori professionistici o dilettantistici e società (pendenti davanti al Collegio Arbitrale della LND). Ne consegue che le società interessate devono produrre alle autorità interessate e cioè Comitati e Divisioni di appartenenza tutti i documenti dimostrativi della conoscenza e accettazione a favore del calciatore o allenatore dell’avvenuto adempimento del debito da parte della società. Spetterà al medesimo organo competente sancire tale accordo. In caso contrario la società sarà esclusa dai campionati di competenza.

PROSSIMI CAMBIAMENTI - Dalla prossima stagione sportiva, inoltre, sarà costituita una commissione esclusivamente per le verifiche ed il controllo tecnico delle società dilettantistiche partecipanti ai campionati nazioni come previsto dall’art. 19 comma 4 dello Statuto Federale. Tale organo dovrà provvedere alla verifica della regolarità dell’attuazione delle procedure di iscrizione ai campionati, soprattutto di Serie D.

Per di più, è stata istituita una commissione ad hoc che provvede alla valutazione della regolarità ed il rispetto dei requisiti come previsti in merito alle strutture sportive le quali dovranno rispettare i canoni dettati dalle norme federali circa la sicurezza. Gli impianti di gioco dovranno prevedere il rispetto di tutte le norme per la salvaguardia della salute dei giocatori, allenatori, dirigenti e tifosi.

Si conclude soffermandoci sull’importanza delle disposizioni come appena indicate in quanto senza il rispetto delle stesse non sarà riconosciuta ed accettata l’iscrizione ai Campionati delle società sportive.

Matteo Sperduti

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Tesseramento ed età dei giocatori: le normative

maggio 14, 2010 by Giornalista2 · Leave a Comment 

Questa settimana prendiamo in esame quelle regole contenute all’interno delle Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio che si occupano esplicitamente dei giovani calciatori e valutiamo anche le possibilità in relazione al tipo di tesseramento effettuabile sulla base dell’età. L’art. 31 cosi definisce i “giovani”: “…Sono qualificati “giovani” i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l’ottavo anno e che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno…I calciatori “giovani” possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica…Il calciatore “giovane”, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto…”. Da tale norma si evince chiaramente che il giovane calciatore con età compresa tra gli 8 anni ed i 16 anni è legato alla società per la sola durata della stagione sportiva, quindi con rapporto annuale (fermo restando che restano invariate le scadenze per i vincoli biennali già in vigore). Al compimento del 14° anno, però, i giovani calciatori dilettanti possono assumere con la società il cosi detto “Vincolo di tesseramento” che li lega alla stessa fino al compimento del 25° anno di età. Tale disposizione è prevista dall’art. 32 NOIF che definisce la figura del “giovane dilettante” la quale diventa “giovane dilettante non professionista” al compimento del 18° anno. Tale disposizione è di primaria importanza in quanto lega il calciatore alla società impedendogli di poter gestire il proprio cartellino liberamente ma rimettendo lo stesso n elle mani dei dirigenti del club con il quale viene sottoscritto tale vincolo. Solo al compimento del 25° anno di età il calciatore potrà liberamente decidere di cambiare squadra senza il necessario consenso anche della società.

Diverse sono le disposizioni che riguardano i giovani calciatori che sottoscrivono il tesseramento con squadre professionistiche, ma la norma principale è prevista dall’art. 33 NOIF intitolato: “…I giovani di serie…”: “…I calciatori “giovani” dal 14° anno di età assumono la qualifica di “giovani di serie” quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche… I calciatori con la qualifica di “giovani di serie” assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore “giovane di serie”, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di “professionista”, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il “giovane di serie” ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore “professionista” di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale “giovane di serie”, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale…I calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

II calciatore”giovane di serie” ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1; d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2. Nei casi previsti dal comma precedente, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni…Nel caso di calciatore “giovane di serie”, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale “professionista” con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore…II calciatore “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo…”.

Questa norma è fondamentale in quanto stabilisce alcuni principi: prima di tutto che la definizione di “giovane di serie” nel momento in cui il calciatore, all’età di 14 anni, stipula un contratto con una società professionistica. Inoltre, il calciatore stesso ha diritto al versamento da parte della società di una indennità di addestramento ed impiego nei campionati determinata annualmente dalla Lega di appartenenza della società. A questo, poi, si aggiunge l’acquisizione della qualifica di “professionista” con la sottoscrizione da parte del giovane calciatore di un contratto con la società di appartenenza al compimento del 16° anno nonché secondo le stesse direttive disposte dall’art. 33. Per i calciatori maggiorenni il vincolo del tesseramento non può essere superiore a 5 anni, per i minorenni invece non può essere superiore a 3 anni. Le norme per i “giovani” previste dalle NOIF sono molte e trattano una pluralità di argomenti. Quindi, nel caso in cui un giovane o un genitore si trovi in difficoltà nelle interpretazioni delle stesse e nel rapportarsi con le società meglio consultare un legale che possa gestire la materia in maniera appropriata.

Matteo Sperduti

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La regolamentazione nei vivai (Parte seconda)

maggio 6, 2010 by Giornalista2 · Leave a Comment 

Anche questa settimana ci occupiamo del tema del settore giovanile e scolastico indicando, in linea generale, quelle che sono le norme per la prossima stagione calcistica che devono essere rispettate. Ricordiamo che le disposizioni principali in merito all’attività giovanile e scolastica sono impartite attraverso la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 1 emanato con scadenza annuale dalla LND.

Prima di tutto, l’obbligo principale che deve avere ogni società è quello relativo alla partecipazione ai campionati giovanili ed, in caso di mancata iscrizione, sono previste una serie di sanzioni secondo quanto previsto dalle NOIF e dei Regolamenti della Lega di appartenenza. Naturalmente, in casi eccezionali la LND può dispensare la società alla partecipazione ai campionati giovanili obbligatori ma questo solo in presenza di motivi eccezionali che giustificano tale circostanza. Al contrario, nel caso in cui una società non iscrive le proprie squadre giovanili ai campionati istituiti dal Settore Giovanile e Scolastico viene segnalata alla Procura Federale da parte del Presidente del Comitato o Divisione e subirà un procedimento con irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Ma è proprio su tale aspetto che bisogna fare delle delucidazioni.

E’ pur vero che per le società è previsto tale obbligo dalle norme federali (art. 32 Regolamento LND) ma, ad ogni buon conto, la problematica può e deve essere scavalcata soprattutto per i club minori (ad esempio rappresentanti di una borgata o di un paesino) i quali non possono subire tale “ricatto” se non hanno le capacità umane (presenza di bambini e ragazzi) per effettuare tali campionati. Va da sé che le società, coadiuvate da un legale, possono presentare una serie di documentazioni che legittimano la loro impossibilità di iscrizione.

Vediamo gli obblighi e le sanzioni che possono essere applicate a seconda del campionato di appartenenza:
1.Comitato Interregionale: Obbligo delle società di partecipare al Campionato Nazionale Juniores – Sanzione pecuniaria di 15 mila Euro;
2.Campionato Serie A Calcio a 5:
Obbligo delle società di partecipare al Campionato Under 21 – sanzione pecuniaria non inferiore a 10 mila Euro;
Obbligo delle società di partecipare al Campionato Juniores di Calcio a 5 organizzato dal CR oppure ad una attività federale – Sanzione pecuniaria non inferiore a 4 mila Euro.
3.Società di Eccellenza l’obbligo è di partecipare al Campionato Juniores Under 18 – Sanzione pecuniaria non inferiore a 5 mila Euro;
4.Società di Promozione l’obbligo è di partecipare al Campionato Juniores Under 18 – Sanzione pecuniaria tra i 2 mila Euro ed i 4 mila Euro;
5.Società di I Categoria l’obbligo è di partecipare ai Campionati giovanili Allievi o Giovanissimi oppure, in alternativa, al campionato Juniores Under 18 – Sanzione pecuniaria di 1.500 Euro;
6.Società di II e III Categoria prevedono la partecipazione facoltativa al campionato Juniore Under 18 senza alcuna sanzione prevista in caso di rinuncia o mancata iscrizione.

Come si può notare dagli obblighi sopra indicati appare chiaro che la normativa è finalizzata da una parte ad imporre alle società la creazione di un vivaio e di un settore giovanile per lo sviluppo dell’attività a favore dei bambini e dei ragazzi. Ma, dall’altra parte, non sono indicate esplicitamente le motivazioni che ciascun club potrebbe portare a proprio favore per giustificare la mancata iscrizione. Questo rende molto più complicata l’attività da parte dei dirigenti e dei presidenti delle società i quali si trovano ad affrontare delle spese sia per la realizzazione del vivaio sia, in caso di impossibilità di iscrizione, per una possibile sanzione.
Sulla base di tali considerazioni si consiglia sempre di affidarsi ad un legale che possa trovare una soluzione per la società che si ritrova nell’impossibilità di affrontare tale iscrizione e le spese successive. Anche perchè, portare avanti uno o più campionati giovanili comporta una spesa indeterminata per i club stessi.

Matteo Sperduti

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La regolamentazione nei vivai

aprile 29, 2010 by Giornalista2 · Leave a Comment 

L’articolo di questa settimana si occupa prevalentemente dei vivai delle squadre e dei bambini che, amanti del calcio, da piccoli muovono i primi passi in questo mondo cosi fantastico e con la passione che solo i più piccoli sanno manifestare con spontaneità e la voglia esclusiva di correre dietro ad una palla. Infatti, il periodo temporale compreso tra i 5 e gli 8 anni per ogni bambino è fondamentale in quanto fulcro della crescita degli stessi e pilastro dello sviluppo psico – motorio.

L’attività calcistica per i giovani giocatori compresi tra i 5 ed i 16 anni viene gestita dal ramo della Federcalcio denominato, per l’appunto, “Settore Giovanile e Scolastico”. Inoltre, le attività dedicate alla promozione e didattica proprio per i ragazzi compresi in questa fascia di età viene definita come “Attività di base”, abbracciando tutte le categorie suddivise in: Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti.

La categoria dei Piccoli Amici che comprende i calciatori e le calciatrici dai 5 agli 8 anni ha carattere ufficiale ed è obbligatoria per tutte le Scuole Calcio con obbligo per le società di partecipare alle manifestazioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti. Le attività poste in essere sono prevalentemente quelle ludiche che consentono ai bambini – giovani calciatori – di potersi esprimere non solo attraverso delle “partitelle” tra le varie società ma anche con giochi e proposte tecniche che garantiscono un graduale apprendimento di quelle che sono le condotte basilari che ciascun giocatore deve tenere in campo.

La partita, naturalmente, resta e resterà sempre il punto di arrivo di ogni calciatore ed anche gli stessi istruttori devono comprendere che, solo attraverso la “messa in campo” dei bambini, si possono trasmettere agli stessi sia la formazione tecnico/tattica (sviluppando gli aspetti intellettivi e strategici) sia il modo di affrontare la gara, di rapportarsi con arbitro ed avversari nonché il comportamento leale e corretto da tenere durante l’incontro. Anche perché il gioco del calcio garantisce la formazione sociale dei bambini e sviluppa quelle che sono le abilità sociali e relazionali: rispetto delle regole, collaborazione, rispetto dei compagni e degli avversari. Sembrano cose da poco ma in realtà solo in questo modo si formano i piccoli calciatori e gli istruttori devono essere da esempio per i bambini che gestiscono. Infatti, i bambini concepiscono e comprendono l’insieme del complesso sistema di regole da rispettare anche se non ne comprendono il significato e lo rispetta solo per evitare una punizione. Gli stessi piccoli calciatori hanno un senso profondo della giustizia e dell’ingiustizia ma lo affrontano in maniera individuale e vanno formati come tali.

L’allenatore o istruttore ha l’obbligo di conseguire il “patentino” ovvero l’abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico per esercitare il ruolo appena richiamato in squadre che militano nei campionati giovanili.

Relativamente, poi, all’attività di base si distinguono tre diversi aspetti:
1.“Scuole Calcio Qualificate” le quali hanno l’obbligo di tesserare il numero minimo di 3 allenatori qualificati iscritti presso l’Albo del Settore Tecnico FIGC nei ruoli di Allenatore di base o Istruttore Giovani Calciatori, di 1°, 2° o 3° categoria. Ogni allenatore deve essere destinato ad una delle 3 categorie sopra richiamate (Primi Calci, Pulcini ed Esordienti) ai quali si aggiungono anche gli Istruttori di scuola calcio che devono, comunque, essere abilitati ad operare in tali settori e che abbiano partecipato ai corsi CONI-FIGC;
2.“Scuole Calcio generiche” (non qualificate) l’obbligo è di tesserare minimo n. 2 allenatori di base iscritti all’Albo del Settore Tecnico;
3.“Centri Calcistici di base” (Società che partecipano all’attività ufficiale senza possedere i requisiti delle Qualificate e delle Scuole Calcio) non hanno alcun obbligo ma è sempre raccomandato avere istruttori che hanno partecipato ai corsi del CONI-FIGC.

In merito ai Corsi di Istruttori di base del CONI – FIGC sono organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con il Settore Tecnico FIGC e con il CONI. Vengono organizzati su base provinciale e sono aperti a tutte le persone che hanno compiuto almeno il 18° anno di età con lezioni di 85 ore complessive nelle quali vengono fornite le informazioni di base indispensabili per l’effettuazione dell’attività con i piccoli giocatori. Le lezioni sono tenute da “Addetti ai lavori” ognuno competente per la propria specifica attività (tra i quali anche il sottoscritto quale rappresentante dell’Associazione Italiana Calciatori).

Occorre ricordare che i giovani calciatori sono dei “Piccoli Amici” non sono atleti in formato ridotto ma bambini che partecipano all’allenamento con la voglia matta di giocare ed il gioco (all’esterno della casa e dei luoghi chiusi) è sempre il viatico migliore per evitare che i bambini siano bombardati dai divertimenti tecnologici che li rendono sedentari fin da piccoli. Garantiamo, quindi, ai giovani calciatori di perseguire il loro sogno ovvero di diventare campioni ma, soprattutto, di crescere rapportandosi con altri bambini e con il mondo esterno e reale.

Matteo Sperduti

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Anche gli sportivi vanno in pensione…

aprile 15, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

Questa settimana ci occupiamo degli accordi che vengono stipulati tra gli allenatori professionisti e le società sportive dilettanti, soprattutto a livello previdenziale. Le disposizioni indicate successivamente sono applicate anche a tutti gli sportivi professionisti come meglio specificati. La previdenza degli sportivi professionisti è gestita dall’ ENPALS ( Ente nazionale di previdenza e assistenza lavoratori dello spettacolo) sostitutiva dell’INPS. Sono considerati sportivi professionisti dipendenti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità nell’ambito delle seguenti discipline (L. 91/1981):
1. calcio : serie A , B, C1, C2 maschile;
2. pallacanestro : serie A1 e A2 maschile;
3. ciclismo : gare su strada e su pista approvate dalla Lega di ciclismo;
4. motociclismo : velocità e motocross;
5. boxe : I, II, III serie nelle 15 categorie di peso;
6. golf.

I SOGGETTI INTERESSATI - E’ altesì necessario che svolgano un rapporto di lavoro subordinato con la società. In particolare nel settore calcio, il regime contributivo ENPALS si applica ai seguenti soggetti:
- Giocatori ed allenatori calcio che hanno stipulato un contratto con società affiliate alla FIGC e che prestano la loro attività in campionati di seroe A . B , C;
- Allenatori federali, che operano direttamente alle dipendenze della FIGCn (l. 336/73);
- Altri sportivi professionisti ( direttori tecnico- sportivi e preparatori atletici) che hanno conseguito tale qualifica dalla FIGC e che esercitano l’attività sportiva in forma professionistica con tale qualifica (L. 91/81). La contribuzione all’ENPALS è dovuta tanto dai lavoratori subordinati quanto dai lavoratori autonomi : la differenza è che per questi ultimi l’onere contributivo è interamente a loro carico.

I REQUISITI PER LA PENSIONE - La prescrizione dei contributi previdenziali dovuti all’ENPALS si verifica in dieci anni se la denuncia è effettuata dal lavoratore. Nel caso in cui la società non effettui il pagamento dei contributi dovuti o li versino in misura ridotti è tenuta a pagare una sanzione civile non superiore al massimo al 60% dell’importo dei contributi evasi. I requisiti per potere avere diritto alla pensione sono due e devono concorrere entrambi:
1. Età pensionabile: Dal 1° gennaio 1998 l’età pensionabile è gradualmente aumentata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi fino a raggiungere l’età di 47 anni per le donne (gennaio 2007) e 52 per gli uomini (gennaio 2007) (dal 1° luglio 2002 è 49 per gli uomini e 44 per le donne).
2. Anzianità contributiva: I lavoratori conseguono il diritto alla pensione quando siano trascorsi almeno 20 anni di contributi giornalieri compresi quelli volontari. Per raggiungere il requisito della annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.

COME SI MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE - La contribuzione utilizzabile per la maturazione del diritto deve attenere al lavoro svolto esclusivamente come sportivo professionista. I contributi devono essere versati anche a favore dei calciatori stranieri:
- se il lavoratore è di un paese comunitario i contributi non vengono trasferiti e ogni paese liquiderà la propria quota di pensione corrispondente ai contributi versati.( è necessario il periodo minimo che è stato fissato in 52 settimane)
- al cittadino extracomunitario è garantita la quota della pensione al compimento del 65 anno di età. Inoltre, gli sportivi professionisti sono altresì assicurati presso l’INAIL, ente che gestisce l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 estende tale assicurazione agli sportivi professionisti. Il premio dell’assicurazione è a carico del datore di lavoro, fermo restando che tale tipo di assicurazione è obbligatoria ed è indipendente da qualunque altra assicurazione privata oppure no che il lavoratore abbia contratto. I beneficiari sono i lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro: la prestazione a cui hanno diritto, è prevista dal Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, consiste in una somma una tantum oppure in una rendita vitalizia a seconda della percentuale invalidante residuata dagli infortuni sul lavoro o dalla malattia professionale.

CIRCOLARE N. 20 DEL 4/6/2002 - 14) ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
Per effetto dell’art. 9 della L. n. 91/81 a tutti gli sportivi professionisti di cui all’art. 2 (compresi quindi quelli che esercitano la loro attività in forma autonoma) è estesa l’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alla legge n. 366/1973, gestita dall’ENPALS. Conseguentemente le società sportive che beneficiano dell’attività prestata da detti lavoratori (subordinati ed autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti contributivi in favore del “Fondo speciale” di cui all’art. 2, della citata L. n. 366/1973. Le società che versano la contribuzione per i lavoratori autonomi, possono esercitare diritto di rivalsa nei confronti dei lavoratori stessi. Per gli sportivi professionisti stranieri, sia comunitari che extracomunitari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, si applicano le norme comuni a tutti gli altri lavoratori.

ACCORDO COLLETTIVO CON PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO-TIPO TRA ALLENATORI PROFESSIONISTI E SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI DELLA F.I.G.C. - Art.15. – La società effettuerà all’ENPALS e all’INPS i versamenti contributivi per legge previsti (per l’assicurazione contro la invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie) anche per la parte a carico dell’allenatore, i cui relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

CONCLUSIONI - Pertanto i contributi spettano secondo le seguenti condizioni:
- Giocatori ed allenatori calcio che hanno stipulato un contratto con società affiliate alla FIGC e che prestano la loro attività in campionati di serie A . B , C;
- Allenatori federali, che operano direttamente alle dipendenze della FIGC (l. 336/73);
- Altri sportivi professionisti ( direttori tecnico- sportivi e preparatori atletici) che hanno conseguito tale qualifica dalla FIGC e che esercitano l’attività sportiva in forma professionistica con tale qualifica (L. 91/81).
L’accordo tipo tra allenatore e società calcistica dilettante richiama sempre il contratto – tipo come stipulato dalla LND, il quale va sottoscritto e depositato. Lo stesso prevede che spetti alla società il pagamento dei contributi pensionistici e previdenziali a favore dell’allenatore medesimo. Quindi, sulla base di tale considerazione, si consiglia ad ogni buon conto di farsi seguire da un legale che conosca la normativa ad hoc da applicare a casi similari.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

La sentenza Bernard vs Olimpique Lione

aprile 8, 2010 by Giornalista2 · Leave a Comment 

Questa settimana, ci occupiamo di un argomento di rilevante importanza quale quello dell’indennità di formazione nel mondo sportivo seguente all’emissione, da parte della Corte di Giustizia Europea, della recente Sentenza Bernard (Causa Olympique Lyonnais v Olivier Bernard, Newcastle United FC).

Infatti, i Giudici hanno stabilito il seguente principio: “…L’art. 45 TFUE non osta ad un sistema che, al fine di realizzare l’obiettivo di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani calciatori, garantisca alla società che ha curato la formazione un indennizzo nel caso in cui il giovane giocatore, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista in una società di un altro Stato membro, a condizione che tale sistema sia idoneo a garantire la realizzazione del detto obiettivo e non vada al di là di quanto necessario ai fini del suo conseguimento…Per garantire la realizzazione di tale obiettivo non è necessario un regime, come quello oggetto della causa principale, per effetto del quale un giocatore promessa il quale, al termine del proprio periodo di formazione, concluda un contratto come giocatore professionista con una società di un altro Stato membro si esponga alla condanna al risarcimento del danno determinato a prescindere dagli effettivi costi della formazione…”.

La sentenza sopra richiamata avrà sicuramente delle notevoli conseguenze sui vari regolamenti sportivi delle federazioni in relazione alla normativa riguardante i premi di formazione e preparazione.

Le questioni pregiudiziali analizzate nel procedimento che ha portato all’emissione di tale Sentenza e che la Corte medesima ha dovuto valutare sono state essenzialmente due:
1. Se il principio di libera circolazione dei lavoratori osti ad una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un calciatore “primavera” che al termine del proprio periodo di formazione sottoscrive un contratto come calciatore professionista con una società di un altro Stato membro dell’UE si rende passibile di condanna ad un risarcimento dei danni;
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se la necessità di incentivare il reclutamento e la formazione di giovani calciatori professionisti costituisca un obiettivo legittimo o una ragione imperativa di interesse generale tale da giustificare una siffatta restrizione.

La Corte di Giustizia Europea ha emesso un Comunicato Stampa n. 30/2010 in data 16.03.2010 nel quale ha specificato che le società calcistiche hanno il diritto di richiedere un’indennità di formazione per i giovani calciatori di cui abbiano curato la formazione sportiva nel caso in cui, i medesimi, vogliano concludere un contratto (il primo contratto) da professionisti con altra squadra di altro Stato membro dell’Unione Europea. I valori e gli importi di tale indennità devono essere determinati tenendo conto delle spese sostenute dalla società per la formazione del giovane calciatore professionista.

Tale conclusione stabilisce il principio secondo il quale i giovani calciatori non sono obbligati a stipulare il loro primo contratto da professionista con la società che ha curato la loro formazione o preparazione e non devono provvedere al risarcimento del danno nei confronti della stessa. Però, la Corte continua affermando che spetta alla società la richiesta di un’indennità di formazione nei confronti della squadra, anche di altro Stato membro dell’UE, con la quale il giovane calciatore stipula il suo primo contratto da professionista. Questo in ragione della libera circolazione dei lavoratori (ed in questo caso il calciatore professionista è considerato come lavoratore) ammette un sistema che garantisca alla società che ha curato la formazione dello stesso un indennizzo proprio in ragione dell’attività di formazione e preparazione svolta.

Fermo restando che l’obiettivo principale è quello di incoraggiare l’ingaggio e la formazione di giovani calciatori cresciuti nel vivaio ed evitare che i medesimi fuoriescano dal territorio dello Stato.

Attenti alle bestemmie…

aprile 2, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

Questa settimana ci occupiamo della recente modifica al Codice di Giustizia Sportiva ed alle Norme Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio relativamente alle sanzioni previste in caso di espressioni blasfeme che frequentemente sentiamo pronunciare all’interno dei campi di calcio sia professionistici che dilettantistici. Per espressioni blasfeme si intendono, naturalmente, tutte quelle espressioni ingiuriose e triviali ovvero offensive del sentimento religioso dei rispettivi fedeli.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA - Le nuove previsioni normative (Art. 66 NOIF, Artt. 19 e 35 CGS) prevedono per i calciatori le seguenti possibilità:

1.      ESPULSIONE DIRETTA SE L’ESPRESSIONE BLASFEMA E’ RILEVATA DALL’ARBITRO.

2.      ESPRESSIONE BLASFEMA NON RILEVATA DALL’ARBITRO MA SUCCESSIVAMENTE SEGNALATA DAL PROCURATORE FEDERALE O DAL COMMISSIARIO DI CAMPO.

Naturalmente, i casi presi in considerazioni sono differenti in quanto mentre per il primo si può benissimo far riferimento a quanto avviene quotidianamente sui campi di calcio dilettantistici, al contrario, il secondo caso riguarda esclusivamente i campi di calcio professionistici dove frequentemente viene utilizzata la prova televisiva.

TROPPA TOLLERANZA - In relazione al primo aspetto, sulla base di quanto avviene settimanalmente sui campi delle categorie minori, si può benissimo notare che la norma viene disapplicata dagli arbitri in quanto si continua a permettere atteggiamenti offensivi senza prendere provvedimenti appropriati. La classe arbitrale si giustifica dicendo che la norma risulta troppo rigida e che le squadre finirebbero senza il numero legale per l’effettuazione della partita. Però, in considerazione dell’esistenza di una regolamentazione in materia, tale giustificazione non appare adeguata in quanto si permette la diffusione sui terreni di gioco di un comportamento diseducativo sia da parte dei tesserati (allenatori, dirigenti, giocatori) sia verso il pubblico che segue le partite. I primi responsabili sono proprio gli arbitri che permettono tali comportamenti.

COSA SUCCEDE IN CAMPO PROFESSIONISTICO - In merito, poi, al contesto professionistico le possibilità di fare ricorso contro provvedimenti di squalifica sono suddivisi nelle seguenti forme:

1.  In caso di espulsione diretta da parte dell’arbitro, entro il giorno feriale successivo a quello della gara, le società oppure i tesserati hanno la possibilità di presentare ricorso richiedendo al Giudice Sportivo la visione di filmati, depositati dai medesimi, che permettano di dimostrare che non sono state utilizzate le espressioni blasfeme come sanzionate;

2.  In caso di squalifica derivante da segnalazione del Commissario di campo o del Procuratore federale, la società oppure il calciatore hanno la possibilità di depositare entro brevi termini filmati che permettano di escludere l’utilizzo delle espressioni blasfeme. I filmati vanno depositati presso l’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale con la tassa di reclamo di 100 Euro.

NON FATE RICORSO….E’ INUTILE! - In relazione alle sanzioni comminate da parte del Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di calciatori o tesserati che, durante la gara, hanno utilizzato espressioni blasfeme è quasi impossibile fare ricorso in quanto il referto arbitrale costituisce piena prova e neanche l’utilizzo di prova testimoniale può garantire una riduzione della squalifica. Il ricorso può essere presentato ma ci sono scarse possibilità di ottenimento di una riduzione o dell’annullamento della sanzione comminata. Quindi, in ragione di questo si consiglia ai tesserati ed agli stessi addetti ai lavori, soprattutto dilettanti, di evitare di utilizzare sui campi di calcio delle espressioni blasfeme prima di tutto in considerazione della posizione che occupano sia nella società di appartenenza sia davanti al pubblico, in secondo luogo non vi è la possibilità di fare ricorso per l’annullamento della squalifica e, per concludere, anche e soprattutto per mantenere un grado di educazione tale da garantire il rispetto di tutti.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Dal caso Pandev al “lodo” Ledesma…

marzo 26, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

Questa settimana, in considerazione delle numerose richieste di delucidazione della differenza tra il caso Pandev ed il caso Ledesma, riprendiamo la spiegazione che si trova a pag. 12 e 13 del mensile “Il Calciatore” dell’AIC.  “Dopo aver commentato con favore l’esito del caso di Goran Pandev si impone un’ulteriore serie di considerazioni che riguardano la delibera relativa alla vertenza di Cristian Ledesma, il cui ricorso ex art. 7 e 12 dell’Accordo Collettivo è stato dichiarato inammissibile dal Collegio Arbitrale presso la LNP con delibera del 26 gennaio 2010.

ALCUNE SOTTOLINEATURE - Le precisazioni sono doverose per chiarire preliminarmente un concetto: non è avvenuto alcun mutamento giurisprudenziale e, benché in parte discutibile, la delibera con cui il ricorso è stato respinto non segna alcun passo indietro in tema di “diritto del calciatore a partecipare… in ogni caso…agli allenamenti ed alla preparazione precampionato con la prima squadra”. È però opportuna qualche considerazione, partendo dai fatti. Ledesma, anche se con modalità meno gravi e reiterate di quelle occorse a Goran Pandev e ad altri calciatori della S.S. Lazio, lamenta una situazione di strisciante discriminazione: a partire dal mese di agosto 2009, la società non lo fa più partecipare agli allenamenti della prima squadra, per cui il 23 settembre invia il telegramma di diffida ai sensi dell’art. 12.2 dell’Accordo Collettivo a seguito del quale viene inizialmente reintegrato.

LA REITERAZIONE - Successivamente subisce ulteriori trattamenti differenziati, seppure a singhiozzo, che lo spingono ad inviare un ulteriore telegramma in data 20 novembre 2009. Infine, il 24 novembre successivo, data in cui viene inviato il ricorso al Collegio Arbitrale, Ledesma viene nuovamente reintegrato. Ora, la situazione è abbastanza chiara e negare che non sia avvenuta alcuna discriminazione appare arduo, sennonché si devono considerare alcuni fattori decisivi.

FATTORI CHIAVE - Il primo è costituito dal tenore letterale del ricorso: spiace affermarlo, ma la puntuale e tecnicamente ineccepibile difesa del calciatore viene vanificata dal secondo telegramma di reintegra del 20 novembre 2009 che, da un punto di vista sostanziale a mettere una pietra tombale su tutto quanto accaduto in precedenza risolvendosi quindi in un determinante errore strategico. In secondo luogo si deve aggiungere che il ricorso viene proposto il 24 novembre successivo, quando cioè la società reintegra nei termini Ledesma, il che non consente di dedurre in sede di discussione le successive discriminazioni che il calciatore subisce. In definitiva, il Collegio Arbitrale si trova a deliberare su una situazione di inadempimento contrattuale da parte del club che, atti alla mano, non è più in essere ma è riconducibile solo al passato. E ciò, lo ripetiamo, in forza di un secondo telegramma di diffida che, oltre a provocare il reintegro entro i tre giorni canonici ex art. 12.2., azzera tutte le vicende antecedenti.

RICORSO RESPINTO - Tanto è vero che il Collegio Arbitrale, seppure a maggioranza, ha buon gioco nel respingere il ricorso, e non sorprende che nella motivazione (che, grazie all’incomprensibile ostracismo della LNP e/o della Segreteria del Collegio non è pubblicabile come invece lo sono tutte le delibere degli organi della giustizia sportiva e degli altri organi arbitrali del CONI e della FIFA), si evidenzia che “il calciatore ha comunicato alla Società due diffide: la prima il 23 settembre 2009 e la seconda il 20 novembre 2009. Ma in entrambi i casi è pacifico che la Società abbia adempiuto nel prescritto termine di tre giorni; ed è altrettanto pacifico che il ricorso al Collegio arbitrale sia stato proposto il 24 novembre, quando ormai la Società aveva adempiuto alla diffida: riconosce infatti lealmente il ricorso (pag. 7) che ‘Alla ripresa degli allenamenti della prima squadra avvenuta presso il centro di Formello nel pomeriggio di oggi, 24 novembre 2009, Ledesma veniva nuovamente integrato con la prima squadra e svolgeva regolare allenamento’.”

RICORSO INAMMISSIBILE - Pertanto, la conseguente conclusione è che il Collegio, a maggioranza, delibera di dichiarare inammissibile il ricorso in quanto lo stesso è stato presentato quando il club aveva adempiuto alla diffida del 20 novembre 2009.Resta un’ultima considerazione, o meglio, un auspicio da fare sul punto appena citato. Il Collegio, nell’opinione dei due componenti che deliberano concordemente, sostiene che poiché ai due telegrammi di diffida del 23 settembre e 20 novembre 2009 la società ha adempiuto nel prescritto termine di tre giorni, è venuto meno l’inadempimento da parte del club. Bene, fin qui possiamo anche convenire, a patto però che ciò non significhi che un numero illimitato di inadempimenti denunciato dalle conseguenti rituali diffide ex art. 12.2. possa essere sanato da un corrispondente numero di reintegrazioni in extremis…, e ciò all’infinito e dunque sia nel corso della preparazione precampionato che nel prosieguo della stagione. Se fosse così l’art. 7 sarebbe agevolmente aggirabile, con un balletto di convocazioni allo spirare del terzo giorno. Ma forse, ripetiamo, è solo un eccesso di precauzione da parte nostra, che prossimamente potrà essere agevolmente verificato.” Da questa breve considerazione si può notare la differenza tra i due casi e, soprattutto, le ragioni che hanno portato il Collegio Arbitrale ada accogliere il ricorso del macedone Pandev mentre a rigettare quello di Ledesma.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Quando il dilettante è straniero (parte seconda)

marzo 19, 2010 by Giornalista2 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana continuiamo a trattare il tema iniziato la volta scorsa in merito alla questione stranieri nei campionati dilettanti e ci occupiamo, nello specifico, del visto per l’esecuzione dell’attività sportiva da parte dei calciatori. Infatti, la normativa italiana in materia prevede una serie di adempimenti che non possono essere trascurati in quanto detta delle regole ferree e precise.

COSA FARE PER IL VISTO - Bisogna prendere in considerazione l’evoluzione legislativa che ha subito il tema in questione e bisogna partire dalla data del 27.02.2002 in cui la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato una Circolare (n. 36) con la quale ha tracciato una linea di indirizzo di tutta la materia stessa. Questa, poi, è stata reiterata con altra Circolare (n. 20) del 20.01.2005 nella quale si puntualizzava che sia la Lega Nazionale Dilettanti che i vari Comitati Regionali non avevano alcuna competenza circa il rilascio dei visti per gare sportive finalizzati all’ingresso in Italia di atleti stranieri. Questo in ragione di quanto stabilito dal Coni (Circolare n. 43/PO e Decreto Interministeriale 12 luglio 2000) secondo cui spetta alla Federazione Sportiva verificare che le richieste delle società, per ottenere il visto di ingresso dell’atleta in Italia per la gara, contengano i dati indispensabili per ottenere l’esito positivo.
Infatti, di seguito riportiamo gli elementi previsti per tale concessione:
1.L’evento deve essere inserito nella calendarizzazione ufficiale della Federazione Sportiva interessata, quindi, non può essere una manifestazione isolata e non compresa negli appuntamenti ufficiali ed istituzionalizzati;
2.La lista dei componenti della squadra deve essere confermata dal Coni o dalla Federazione di competenza;
3.I mezzi di sussistenza richiesti non dovranno essere inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’Interno;
4.Le società e le Federazioni dovranno accertare l’effettivo ingresso dello straniero nel territorio dello Stato italiano;
5.La richiesta dovrà pervenire alla Rappresentanza Consolare almeno 10 giorni prima dell’evento;
6.Il visto dovrà essere richiesto per una durata pari all’effettivo periodo di svolgimento della manifestazione e comunque per un periodo massimo di 90 giorni;

PERMESSO DI SOGGIORNO - In merito, poi, all’ingresso ed al permesso di soggiorno degli sportivi extracomunitari si deve prendere quale punto di riferimento la Circolare Ministeriale del 2007 n. 8 con la quale le società affiliate e le Federazioni Sportive Nazionali dilettantistiche, che intendono avvalersi delle prestazioni di sportivi extracomunitari, devono presentare una dichiarazione nominativa di assenso all’attività sportiva dilettantistica. Questo deve essere svolto attraverso la compilazione di un modulo che deve essere inviato alle seguenti istituzioni:
1.Federazione Sportiva interessata;
2.Sportivo extracomunitario;
3.Questura competente per il rilascio del visto.

VISTI E PERMESSI - Il Coni dovrà effettuare i controlli di rito nonché acquisire il via libera della Questura di competenza. Una volta superata tale fase dovrà essere emessa la dichiarazione nominativa provvedendo all’inoltro presso la rappresentanza Diplomatica ed allo Sportello Unico territorialmente competente. Inoltre, il Coni stesso dovrà verificare la disponibilità delle quote che stabiliscono il limite massimo degli sportivi stranieri che possono entrare in Italia ripartiti tra le varie Federazioni sulla base delle singole esigenze. Inoltre, in conclusione, nel caso di atleti provenienti da paesi esenti dall’obbligo di visto nel caso in cui venga richiesto in frontiera, i medesimi dovranno presentare l’elenco ufficiale dei partecipanti e l’invito alla manifestazione. Mentre, per tutte le gare amichevoli non previste nei calendari federali, sarà necessario richiedere il visto turistico per mancanza di garanzie sull’identità di tutti i partecipanti alla manifestazione. Ad ogni buon conto, è indispensabile presentare i documenti come richiesti e, soprattutto, farsi seguire da un legale che sappia come muoversi all’interno di una materia molto complicata e poco chiara.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Quando il dilettante è straniero…

marzo 11, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana il tema centrale che ci preme affrontare riguarda il tesseramento degli stranieri nei campionati dilettanti ad oggi ancora controverso a livello normativo. Preliminarmente riportiamo la norma NOIF (Norme Organizzative Interne della Federazione Calcio) che tratta tale argomento ovvero l’art. 40 comma 11:

LA NORMATIVA -  “…Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:
1. Calciatori extracomunitari:
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente
competente attestante la regolare assunzione;
c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;
d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.
2. Calciatori comunitari:
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;
b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;
I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;
3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.
a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero.
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.
11bis I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente.
Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva.
12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani…”.

I PUNTI CARDINE - Da questa breve riproposizione dell’articolo in oggetto devono essere estrapolati alcuni punti semplici ma di primaria importanza. Prima di tutto le società militanti nei Campionati Dilettanti possono tesserare esclusivamente un unico straniero sia esso comunitario o extracomunitario indistintamente. Fondamentale, per le squadre che incontreranno club con più di uno straniero in campo, verificare se si tratta di calciatori aventi cittadinanza italiana o meno. Se una squadra schiera pi di un tesserato straniero la società avversaria può fare tranquillamente ricorso per avere la partita vinta a tavolino.

I TERMINI - Secondo punto essenziale è che, per il tesseramento dei calciatori dilettanti stranieri, le società hanno quale termine ultimo il 31 dicembre di ogni anno. Scaduto tale termine senza aver effettuato la richiesta di tesseramento non si ha più la possibilità di inoltrarla alla Lega di competenza e, quindi, si decade da tale possibilità salvo la richiesta di deroga per motivi eccezionali al Presidente della FIGC. Terzo punto riguarda i documenti che sono indispensabili per la richiesta di tesseramento da allegare. Infatti, senza essere in regola con tale documentazione non si può assolutamente avanzare alcuna richiesta esplicita in tal senso. Gli atti da depositare variano a seconda se si tratta di straniero già tesserato con federazione estera oppure di straniero mai tesserato con alcuna federazione.

E I MINORI? - Altro problema riguarda il tesseramento dei minori stranieri. Questo è un punto dolente ma da inizio anno è stata costituita una Commissione ad hoc per la regolamentazione di tali tesseramenti la quale ha emesso un Comunicato specifico con l’indicazione di tutte le modalità da seguire per ottenere il tesseramento del minore. Ad ogni buon conto, l’iter da seguire non è dei più semplici e bisogna stare sempre attenti per non incappare in qualche violazione che può comportare anche la sconfitta a tavolino oppure deferimenti alla società ed ai dirigenti. Quindi, si consiglia sempre di affidarsi ad un legale che sappia come muoversi nella materia in questione.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

La fuga dei giovani talenti…

marzo 4, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana ci occupiamo di un altro aspetto rilevante che si è venuto a sviluppare negli ultimi anni, ovvero la fuoriuscita dall’Italia dei giovani talenti di casa nostra e prendiamo ad esempio il caso Camilleri. In data 09.10.2008, la Commissione Disciplinare Nazionale FIGC squalificava per due mesi Vincenzo Camilleri, calciatore cresciuto nella Reggina ed integrato a febbraio del 2008 tra le fila del Chelsea FC. Con tale ordinanza veniva ribadito il principio di diritto secondo cui allontanarsi dalla propria società e non partecipare più agli allenamenti ed agli impegni agonistici derivanti dal tesseramento come “giovane di serie”, integrasse un comportamento in contrasto con l’art. 33 delle Norme Organizzative Interne F.I.G.C. (di seguito, NOIF) nonché una condotta rilevante ai sensi dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, CGS) in quanto contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità.

UNA DECISIONE UNIVOCA – Infatti, il calciatore decideva unilateralmente di recarsi in Inghilterra dove l’attendeva un’importante proposta d’ingaggio da parte del Chelsea senza fare più ritorno presso la società italiana titolare del rapporto di addestramento, anzi, qualche mese dopo, il Giudice Unico FIFA autorizzava il Chelsea a tesserare il calciatore. I giudici concludevano sostenendo che l’abbandono della società con la quale si è tesserati, astenendosi dall’effettuare gli allenamenti e le gare, dia luogo ad un comportamento pregiudicante il particolare vincolo prescritto dall’art 33 NOIF per i c.d. “giovani di serie”, volto a permettere alla stessa società di addestrare e formare il calciatore per il futuro impiego nei campionati a disputarsi.

COSA DICE LA LEGGE – Infatti, ai sensi dell’art. 33 NOIF, il giovane calciatore che abbia già compiuto i 14 anni e venga tesserato da una società appartenente ad una delle leghe professionistiche (Lega Nazionale Professionisti e la c.d. “Lega Pro”), assume la qualifica di “giovane di serie”, nascendo in questo modo un particolare vincolo, di durata quinquennale, tra giovane calciatore e società titolare del tesseramento. Con tale iniziativa, infatti, la società lega a sé l’atleta per varie stagioni durante le quali essa ha il diritto esclusivo di addestrarlo. Tutto ciò fino al termine della stagione sportiva in cui il calciatore compie il 19° anno di età. In tale ultima stagione, il giovane matura il diritto a ricevere un primo compenso dalla società che si avvale delle sue prestazioni, la c.d. indennità di “addestramento tecnico”, comunemente definita anche “pre-contratto”. In sostanza, il calciatore riceve una somma determinata annualmente dalla Lega di appartenenza della società.

NON SCAPPATE… – L’analisi della normativa interna può concludersi rilevando che, la condotta dei giovani di serie che si allontanano senza autorizzazione ed unilateralmente dalla propria società, potrebbe risultare in violazione anche dei doveri ex art. 92/2 NOIF: benché tale aspetto non sia stato espressamente affrontato nel caso Camilleri, occorre infatti ricordare che, ai sensi della disposizione appena menzionata, “i giovani di serie devono partecipare, salvo impedimenti per motivo di studio, di lavoro o di salute, alle attività addestrative ed agonistiche predisposte dalle società per il loro perfezionamento tecnico, astenendosi dallo svolgere attività incompatibili anche di natura sportiva”. Allontanarsi dalla società presso la quale si è tesserati per allenarsi, senza autorizzazione, presso altra compagine sportiva rappresenta, dunque, un comportamento incompatibile con lo svolgimento del rapporto di addestramento in essere nonché una chiara inosservanza dei doveri appena esposti, configurando, in particolare, un’ipotesi di violazione speciale rispetto a quella contemplata dall’art. 1 CGS.

LA NECESSITA’ DI UN COMPROMESSO – Da questa considerazione si deve partire per trovare un accordo preliminare con la società di appartenenza che deve, almeno, consentire la possibilità di fare esperienze di questo genere attraverso un nulla osta con l’indicazione di specifiche clausole contrattuali per la propria salvaguardia. Per questo si consiglia, sia per la società che per i genitori dei calciatori, di farsi assistere da un legale.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Il caso Pandev

febbraio 25, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana vi faccio un bel regalo. In considerazione del fatto che, seppur dilettanti, siamo tutti attenti a quelle che sono le vicende che quotidianamente avvengono tra i professionisti, vi allego l’articolo uscito sul mensile “Il Calciatore” che tratta del lodo Pandev/S.S. Lazio, cosi ognuno potrà avere delle delucidazioni in merito al motivo della sentenza andata a favore dell’attuale giocatore dell’Inter.

ENTRIAMO NEL DETTAGLIO… - “Il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema didiritto a partecipare agli allenamenti ed alla preparazione precampionato con la prima squadra’ è stato confermato con la delibera Goran Pandev/S.S. Lazio del 23 dicembre 2009. Come noto, lo scorso settembre 2009 il calciatore si è rivolto al Collegio Arbitrale LNP/AIC per chiedere la risoluzione del contratto ex artt. 7 e 12 dell’Accordo Collettivo. Come abbiamo ampiamente riassunto nella cronistoria, prima ancora di poter arrivare ad un esame della vicenda, si è assistito al surreale tentativo della società di non arrivare, utilizzando ogni espediente, nemmeno alla costituzione del Collegio stesso.

L’ECCEZIONE PRESENTATA DALLA LAZIO - Di questo il lodo ha tenuto debito conto, ed è importante sottolineare che nelle motivazioni il Collegio ha opportunamente affrontato l’eccezione presentata dal club e con la quale il Presidente sorteggiato avv. Fezzi veniva ricusato in quanto a suo tempo indicato dall’Associazione Calciatori. Quindi, in via preliminare, il C.A. ha espresso le seguenti valutazioni:
a) innanzitutto, in pendenza di un’istanza di ricusazione non è previsto l’obbligo di sospendere il procedimento, che infatti è proseguito;
b) in secondo luogo, la nomina del Presidente è stata effettuata correttamente, in quanto l’art. 3 del Regolamento del C.A. prevede che le parti contraenti l’Accordo Collettivo (AIC e LNP), previa intesa sui nominativi, forniscano congiuntamente l’elenco dei Presidenti, e ciò senza limiti relativi al numero. Ciò significa che il numero suddetto è variabile e non predeterminato, che l’intesa si potrebbe in astratto raggiungere nei confronti di nominativi indicati anche da una sola componente, sempre ovviamente se LNP ed AIC fossero d’accordo, e che una volta nominati tutti i Presidenti sono da considerarsi sullo stesso piano. In proposito, il Regolamento del C.A. è chiarissimo: non fissa un numero standard di Presidenti sorteggiabili ma semmai il numero minimo, e cioè tre (art. 4.3.). Di conseguenza, la procedura attraverso la quale si è arrivati al sorteggio del Presidente Fezzi è da ritenersi del tutto regolare.

I FATTI - Affrontata questa importante questione preliminare, si entra nel merito. I fatti, supportati dalla ricostruzione operata in udienza e riscontrabili dall’escussione dei testimoni, appaiono chiari e consequenziali:
• il calciatore chiede di essere ceduto alla fine dello scorso campionato ma la società rifiuta e anzi propone un rinnovo del contratto in essere e avente scadenza giugno 2010;
• l’accordo non si trova e, allo scopo di forzare il calciatore ad accettare le proposte di rinnovo del club, a partire da metà agosto 2009 Pandev viene sistematicamente escluso agli allenamenti e di fatto emarginato, con alcuni compagni, dalla normale e completa attività svolta dalla prima squadra;
• l’esclusione dalle gare e dagli allenamenti emerge con chiarezza dalle testimonianze raccolte;
• in aggiunta, non viene più convocato per alcuna partita ufficiale e ciò senza alcuna valutazione da parte dell’allenatore che, d’altra parte, nell’escludere pregiudizialmente Pandev dal novero dei calciatori della prima squadra, si preclude volontariamente la possibilità di valutare lo stato di forma del calciatore.

LA POSIZIONE DI BALLARDINI  - A questo proposito è forse il caso di aprire una piccola parentesi: come ha scritto autorevolmente anche Gianni Mura su “La Repubblica”, va bene essere aziendalisti, ma c’è un limite a tutto e questo limite, nel caso dell’allenatore della Lazio, è stato ampiamente superato. Ciò è riscontrabile dalla lettura delle motivazioni del lodo, dove la scarsa congruità delle dichiarazioni dell’allenatore emerge con chiarezza fino a tramutarsi, quasi, in un autogol per la strategia difensiva del club. Infatti, sostenere che Pandev non ha partecipato volontariamente alle gare di Europa League, che le sue esclusioni sono dipese esclusivamente da scelte tecniche (cioè, perché calcisticamente scarso…) o etico/morali (?) ha dell’incredibile, ed infatti il Collegio ha valutato queste considerazioni come tali.

LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA - Di conseguenza, nel solco di una giurisprudenza più che consolidata, accertato che il calciatore non ha partecipato fin dal ritiro precampionato agli allenamenti con la prima squadra e che, nonostante la puntuale diffida, questa situazione si è protratta per i mesi di agosto, settembre e seguenti in aperta violazione degli artt. 7.1. “in ogni caso il calciatore ha il diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra” e 7.2. A.C. “il calciatore deve partecipare… a tutte le gare ufficiali ed amichevoli… tanto in Italia quanto all’estero”, il Collegio ha accolto la richiesta del calciatore ed ha quindi dichiarato risolto il contratto con la S.S. Lazio e condannato la stessa al risarcimento del danno nella misura minima (e standard) prevista dall’Accordo Collettivo.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Quando l’arbitro commette un “errore tecnico”…

febbraio 18, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana ci occupiamo di un caso più unico che raro ovvero della ripetizione di una gara per errore tecnico dell’arbitro. Non capita mai che una partita sia ripetuta poichè l’arbitro, nel proprio referto, ammette di aver commesso un errore, però il regolamento parla chiaro, nel caso in cui ciò avvenga la gara deve essere assolutamente rigiocata.

UN CASO REALE - Prendiamo ad esempio la gara del Campionato di Promozione Campano tra le squadre del Comprensorio Valdianese – Bellizzi Atletico 158 svoltasi il 23 febbraio del 2008. Come tutti ben conosciamo, prima della gara l’arbitro provvede alla identificazione dei calciatori e dei tesserati presenti nella distinta. Però, nella fattispecie in esame il medesimo non ammetteva alla partecipazione della partita due calciatori della squadra Bellizzi Atletico 158 motivandola con l’indicazione che il documento personale dei due giocatori, rilasciato dalla FIGC, era scaduto da alcuni mesi. Infatti, il tesserino aveva scadenza la data del 21 novembre 2007. Peraltro, calciatori non avevano a portata di mano altro documento di identità ed erano distanti da casa per poterlo andare a prendere. Cosi, il direttore di gara non li ammette in distinta e la società è costretta a toglierli dalla stessa.

L’OSTINAZIONE DEL DIRETTORE DI GARA - A seguito di tale decisione dell’arbitro, naturalmente, la squadra subiva un notevole danno psicologico poiché privata, per un motivo insolito, dell’apporto di due calciatori. Inoltre lo stesso arbitro si rifiutava di sottoscrivere la riserva che gli aveva sottoposto la società Bellizzi Atletico 158, contravvenendo in questo modo all’art. 71 Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF) che prevede l’identificazione del medesimo calciatore. Infatti, la tessera plastificata rilasciata dal Comitato Regionale della Campania, anche se scaduta di soli tre mesi, ha comunque valore e deve essere considerata documento valido per l’identificazione, considerando anche la circostanza che la documentazione, allegata dalla società reclamante per il rilascio delle tessere plastificate, è disponibile presso il Comitato Regionale di appartenenza. Pertanto, il giudice di gara avrebbe potuto sanare la situazione allegando, al referto di gara, la dichiarazione del dirigente accompagnatore ufficiale attestante l’identità dei due atleti. Inoltre la Guida pratica dell’Associazione Italiana Arbitri al punto 10 della regola 3 prescrive che il calciatore deve “comunque essere ammesso al gioco”, salvo poi verificare in sede istruttoria, successiva alla gara, l’identità dello stesso.

IL PERCHE’ DELLA RIPETIZIONE - Dopo la fase istruttoria, la Commissione Disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Campania in modo alquanto coraggioso e saggio ha emesso, nella riunione del 21 aprile 2008, provvedimento sul reclamo avverso la gara del campionato di Promozione Comprensorio Valdianese – Bellizzi Atletico 158 presentato da quest’ultima società. La decisione in oggetto ammette l’errore tecnico arbitrale non riconosciuto dal Giudice Sportivo, disponendo in questo modo la ripetizione della partita in quanto la mancata partecipazione alla partita di due elementi ha causato un enorme danno alla società reclamante. Inoltre, ammetteva che la data del rilascio delle due tessere, non lontana nel tempo, doveva far presumere che fosse garantita la precisa identificazione dei due calciatori.

UN PROVVEDIMENTO INCONSUETO - Il provvedimento adottato, ovvero sconfessare un arbitro che non ammette l’errore tecnico è sempre difficile, può rientrare in ambito analogico nella fattispecie dell’art. 1 del codice di giustizia sportiva allorquando fa riferimento alla ”lealtà sportiva” e tale è da considerarsi la soluzione proposta. Però, nel caso in esame, come si può notare era indispensabile conoscere la normativa nei minimi particolari e non solo quella riguardante l’organizzazione della Federazione ma anche quella applicata agli stessi direttori di gara. Sulla base di tale considerazione, appare evidente che le società, da sole, non possono provvedere a colmare “l’ignoranza normativa” in materia, ma devono sempre farsi assistere da un legale che abbia una visione più ampia della questione.

Matteo Sperduti

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Occhio agli interventi troppo duri…

febbraio 11, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana ci occupiamo della perseguibilità in ambito penale a seguito di interventi avvenuti durante l’attività agonistica ovvero condotte lesive poste in essere durante lo svolgimento di manifestazioni sportive. Questo perchè, sulla base di tale considerazione, i soggetti (fisici e/o giuridici) attualmente tendono a tutelarsi innanzi all’autorità ordinaria, non risultando gli organi di giustizia sportiva idonei a stabilire dei risarcimenti economici in favore delle (presunte) parti lese ed a condannare, con pene coercitive, gli atleti scorretti che divengono dapprima indagati e successivamente imputati. Tale ragionamento deve essere effettuato soprattutto per quanto riguarda il mondo dilettantistico e dei settori giovanili, caratterizzato dall’accrescersi di azioni penali, a seguito di querele per lesioni colpose o dolose.

LE NORME IN MATERIA - Ebbene, un’introduzione all’argomento non può prescindere dal menzionare gli articoli 582 c.p. e 590 c.p. i quali, rispettivamente, dispongono il reato di lesioni personali e di lesioni personali colpose. In relazione a tale argomenti la dottrina si è affannata nel cercare di stabilire un criterio generale che potesse delineare i margini entro cui rendere legittime le condotte degli atleti. Naturalmente, vi è la consapevolezza di non poter uniformare tutti gli sport ad un unico criterio valutativo ma si dovrà, volta per volta, aver contezza della pratica sportiva di cui si parla.

IL COSIDDETTO “RISCHIO CONSENTITO” - Molto spesso viene chiamata in causa la discriminante del “rischio consentito” all’interno dell’art 50 c.p., riconoscendo valenza quale “consenso dell’avente diritto” a tutti gli effetti e conseguenze derivanti dallo svolgimento della pratica sportiva. Però, si sono susseguite negli ultimi anni una serie innumerevoli di sentenze da parte della Suprema Corte di cassazione che delineano in maniera esplicita l’argomento, tra le quali la sentenza Cass. Sez IV, 7 ottobre 2003 e la sentenza Cass. Sez. V, 20 gennaio 2005, n. 19473 che evidenziano il rapporto tra gli illeciti sportivi e la lealtà nel medesimo ambito. Infatti, non tutti gli illeciti regolamentari presuppongono una violazione dei doveri di lealtà.

IL RUOLO DELL’ARBITRO - A prescindere dalla disciplina e dalla soglia del rischio consentito, andrà considerato come l’aver commesso un fallo od una scorrettezza non rappresenti, di per sé, indice di violazione dei doveri di lealtà ed, inoltre, sussistono casi in cui, nonostante l’arbitro non abbia ravvisato gli estremi per sanzionare il comportamento quale antisportivo, l’azione penale è stata comunque incardinata. Infatti, se è vero che l’arbitro è giudice insindacabile sul campo di gioco, è, altresì, vero che taluni gesti da sanzionare possono sfuggire al proprio occhio e che, per un (umano) errore di valutazione, altri che andrebbero sanzionati non lo siano. Potrà, pertanto, essere perseguito un comportamento quand’anche non fosse stato ravvisato falloso dall’arbitro. Conseguentemente, ai fini della rilevanza nel processo, il referto arbitrale non assume una pregnante importanza, però, lo stesso giudice di gara potrà essere sentito quale teste nel corso del dibattimento unitamente agli assistenti che ne coadiuvarono l’arbitraggio, rappresentando una fondamentale fonte di ricostruzione dei fatti da parte di un soggetto “terzo”.

QUANDO SI PUO’ PARLARE DI “DOLO” - Analizzato questo primo aspetto, diviene necessario comprendere quando un gesto agonistico superi i limiti consentiti. Appurato che non è sufficiente l’antisportività del gesto, è doveroso discernere tra la condotta comportante un’imputazione ai sensi dell’art 590 c.p. e la condotta comportante un’imputazione ai sensi dell’art 582 c.p. Partendo da quest’ultima, quella cioè relativa al reato di lesioni personali, è evidente come l’elemento soggettivo del “dolo” vada ricondotto alla reale ed inequivocabile intenzione di ledere all’integrità fisica dell’avversario. Perchè si abbia una simile situazione la competizione agonistica deve apparire, oltre ogni fondato dubbio, quale mera occasione per il compimento della scorrettezza. Basti pensare alle risse o alle cosidette “imboscate” che purtroppo avvengono non di rado al rientro negli spogliatoi. Ancor più evidente sarà la perseguibilità penale in relazione a condotte avvenute tra atleti, al termine non solo dell’incontro ma anche delle procedure di vestizione, prima di lasciare la struttura ove è situato l’impianto di gioco. Simili fatti accaduti dopo un cospicuo lasso di tempo dalla fine dell’incontro non possono assolutamente considerarsi attinenti alla competizione e varranno, in situazioni simili, le norme del codice penale senza bisogno di scomodare la teoria del rischio consentito. Per quanto riguarda l’aspetto del fallo avvenuto durante l’azione di gioco, fin tanto che l’intervento, anche se duro nelle forme e nei modi, sia rapportabile alla (tentata) azione di gioco, non si debba propendere per la perseguibilità penale. Interventi anche pericolosi, scomposti o, come si suol dire, cattivi non potranno trovare giustizia nelle sedi ordinarie se finalizzati ad ottenere un vantaggio. Quando parliamo di connessione al gesto tecnico sportivo intendiamo affermare che, sino a quando l’intervento risulti collegabile alla giocata sportiva, l’atleta non dovrà essere indagato.

L’AUMENTO DEL NUMERO DEI PROCESSI - Naturalmente, negli ultimi anni sono proliferati i processi penali per eventi di cui alle competizioni sportive trovando terreno fertile nel dilettantismo e nei campionati giovanili sulla base del fatto che si intravede un eventuale risarcimento una fonte di ricavo, con la conseguenza di incardinare l’azione per costituirsi parte civile nel dibattimento. Alla base di tutti questi aspetti, però, deve sottolinearsi la maleducazione costante che si ha all’interno dei campi di gioco dilettantistici nei quali, molto spesso, ci sono persone che tendono a sfogare i loro istinti animaleschi senza considerare che lo sport, a certi livelli, dovrebbe essere preso come una passione.

Matteo Sperduti

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La disciplina degli impianti sportivi

febbraio 4, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana ci occupiamo di impiantistica sportiva e delle responsabilità delle società che gestiscono le strutture. Come è noto, in Italia gli impianti sportivi sono, salvo poche eccezioni, di proprietà degli enti locali o comunque di un ente pubblico (è il caso del CONI). Pertanto, gli impianti sportivi, quali ad esempio un campo di calcio, sono senza dubbio destinati al servizio pubblico, “in quanto l’amministrazione, costruendoli e adoperandoli per l’attività sportiva, intende soddisfare l’interesse proprio e dell’intera collettività alle discipline sportive” (cfr. Cass. civ., sez. un., 2 marzo 1989, n. 1161; Cass. civ., 16 gennaio 1986, n. 208).

LA TRASFERIBILITA’ AI PRIVATI - Alla stregua di tali considerazioni, data la comune destinazione dei predetti beni alla diretta realizzazione di pubblici interessi, gli stessi, secondo l’orientamento conforme della giurisprudenza, “possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati perché ne facciano alcuni determinati usi, solo mediante concessioni amministrative, le quali si configurano come atti complessi, definiti concessione contratto, costituite da un atto deliberativo della p.a. e da una convenzione attuativa, che può assumere le vesti di un contratto o di un capitolato o anche di un disciplinare che instaura il rapporto pattizio con obblighi e diritti per entrambe le parti” (cfr., Cass. civ., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11219, soc. Parma calcio/Del Frate; in senso conforme, TAR Friuli Venezia Giulia 5 giugno 2007, n. 384; TAR Lombardia 20 dicembre 2005, n. 5633; TAR Marche 4 febbraio 2005, n. 113; Consiglio di Stato 4 novembre 1994, n. 1257).

L’IMPIANTO SPORTIVO COME OPERA PUBBLICA - La realizzazione, la manutenzione ed il miglioramento degli impianti sportivi, ricadendo nella più generale funzione riguardante i lavori pubblici, spetta, per lo più, alle amministrazioni locali e sotto tale profilo, la giurisprudenza ha spesso affermato come la realizzazione di impianti sportivi di interesse generale rientri nel concetto di opera pubblica o di pubblica utilità, facendo pertanto capo ai Comuni tutte le relative competenze.

IL CONTRATTO DI CONCESSIONE - Se si procede all’esame del contenuto delle concessioni-contratto nel settore dell’impiantistica sportiva, però, di norma l’uso convenuto tra le parti per la gestione di uno stadio comunale riguarda “lo svolgimento dell’attività calcistica di campionato, di Coppa e per tutte le altre manifestazioni che la FIGC dovesse stabilire nel suddetto stadio”. A tale specifico uso occorre, in primo luogo, fare riferimento nella valutazione dell’obbligo incombente, in via generale, ex art. 1575, co. 1, n. 2), cod. civ., sull’ente proprietario dell’impianto sportivo. In particolare, per quanto concerne gli oneri relativi alla manutenzione dell’impianto sportivo, non vi è dubbio che gli interventi finalizzati ad “assicurare la stabilità delle strutture portanti” nonché le “modifiche sostanziali delle strutture e delle attrezzature esistenti e il loro rifacimento” rientrino nell’ambito della cd. manutenzione straordinaria. In tale ultima categoria, l’art. 31, lett. b) della L. n. 457/1978 riconduce, infatti, nella nozione di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.

I CASI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Quindi, tale disposizione determina, in generale, che la manutenzione straordinaria si riferisce ad interventi, anche di carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’impianto sportivo, senza alterazione della situazione planimetrica e tipologica preesistente, e con il rispetto della superficie, della volumetria e della destinazione d’uso. Tali opere di adeguamento strutturale sono senza dubbio riconducibili alla nozione di manutenzione straordinaria di tipo modificativo, i cui costi ed oneri, secondo una prima interpretazione giurisprudenziale (cfr., Tribunale di Ascoli Piceno, sent. 28 luglio 2006, Ascoli Calcio 1898 spa/Comune di Ascoli Piceno), sono posti ad esclusivo carico delle società sportive in quanto utilizzatrici di impianti e richiedendo al proprietario solo di accordarsi con dette società”. In conclusione, appare di primaria importanza valutare attentamente quelle che sono le clausole contrattuali inserite nell’accordo tra le società sportive e l’ente che attribuisce la concessione dell’impianto. In caso di problema, saranno sempre i responsabili delle società a risponderne davanti alla giustizia ordinaria. In considerazione di questo bisogna sempre farsi assistere da un legale che possa avere ben chiara la situazione e , soprattutto, la normativa in materia.

Matteo Sperduti

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La nazionale come simbolo di unità

gennaio 28, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana affrontiamo il tema dell’identità di un popolo a livello sportivo che si manifesta attraverso la propria nazionale. Abbiamo avuto a Latina la nazionale Under 19 di calcio ed abbiamo riscontrato quanto, bambini ed adulti, siano attratti dalla maglia azzurra. Inoltre, ci stiamo avvicinando ai Mondiali ed il tifo aumenta. Partiamo dall’affermazione di Eric J. Hobsbawm: “Per la maggior parte dei cittadini persino l’identificazione collettiva con il proprio paese si verifica oggi più facilmente attraverso gli sport nazionali, attraverso squadre o simboli non politici, piuttosto che attraverso le istituzioni statali”.

LA NAZIONALE UNISCE - Si può tranquillamente affermare che lo sport di vertice, il cui impatto comunicativo sull’opinione pubblica è esaltato dalla diffusione della televisione, contribuisce non poco alla riqualificazione dell’immagine. Un ruolo ancora più unificante, in questa particolare storia «nazionale», è esercitato dalla rappresentativa nazionale di calcio. Infatti, oggi «gli unici luoghi in cui sventolano con genuino entusiasmo le bandiere nazionali sono ormai soltanto gli stadi – almeno nel nostro paese» e, sotto tale profilo, la bandiera è intesa come emblema dei contenuti politico-sociale sui quali si riconosce la gran parte dei cittadini.

IL RUOLO DELLO STATO… - In tal modo lo Stato, per mezzo del Coni, ha avuto cura nella promozione dello sport di vertice, nell’ottica della rappresentativa interna ed esterna della nazione. Lo Stato, difatti, fornisce allo sport una serie di aiuti a carattere organizzativo e di diffusione, fino ad arrivare all’impiego dell’apparato diplomatico, garantisce la sicurezza nelle manifestazioni sportive a maggiore flusso di partecipanti, assicura agevolazioni fiscali e creditizie, conferisce onorificenze sportive, invia telegrammi di auguri in caso di successi sportivi di rilievo e i suoi rappresentanti presenziano gli avvenimenti sportivi di maggior rilievo internazionale. Le istituzioni sportive da loro canto, sono riconoscenti allo Stato e tale forma di riconoscenza, a sua volta, trova la manifestazione più evidente nella regola relativa alla composizione delle rappresentative nazionali in base alla quale i membri di queste ultime devono possedere la cittadinanza dello Stato al quale appartiene la relativa federazione sportiva.
In particolare, lo sport di vertice, nei quali i cittadini elaborano processi identificativi, trasmette, a sua volta, tale identificazione nella nazione, portando così a rinforzare un sentimento di appartenenza alla Repubblica.
E’ l’essenza dello sport moderno, per dirla con altre parole, che nella sua proiezione massima afferma il senso di appartenenza ad una nazione.

…E QUELLO DELLO SPORT - Ci sembra che le virtù che si vorrebbero attribuire allo sport hanno, rispetto allo sport preso in se stesso, un carattere contingente. Indubbiamente lo sport può essere il veicolo di un’azione morale a patto che una simile funzione gli venga imposta. Non vogliamo negare che lo sport sia strumento prezioso per la trasmissione di determinati valori a condizione però di essere guidato, di venire utilizzato come mezzo, di essere assunto come metodo di affermazione di essi. Alla base c’è la persona come tale e la sua dignità, in quanto appartenente al genere umano e indipendentemente dall’adesione a questa o quella fede, religione, stirpe, comunità politica.

IL FAIR PLAY - Tutto questo, indubitabilmente, è identità la quale trova il suo fondamento, essenzialmente, nel fair play. Ogni sport che, solamente, abbia cessato di essere un fair play perde la sua identità. Il fair play, cioè il gioco condotto secondo le regole ma anche nel metro di un fondamentale spirito di lealtà individuale, deve far leva soprattutto su valori astratti, non concreti; formali o procedurali, non materiali. Fair play è locuzione che non ha bisogno di traduzione, i protagonisti delle competizioni sportive e i milioni (e anche miliardi) di spettatori che le seguono in televisione comprendono il suo significato allo stesso modo. Questi caratteri astratti e formali del fair play, essenziali per chi ci crede, nello sport sono fragili e, per questo, c’è da temere la condotta di chi altera artificialmente le proprie capacità fisiche. Si consideri anche che lo sport è anzitutto un fenomeno a carattere “relazionale”: la partecipazione a una squadra, la correttezza, il rispetto degli altri, l’osservanza delle regole del gioco ecc. non possono vivere se non accettati in una rete di rapporti in cui ciascuno è disposto a dare agli altri quel che pretende per se stesso. In sintesi: l’identità fondata sul fair play richiede un’elevata misura di responsabilità nei confronti della dimensione istituzionale del fenomeno sportivo ed il compito principale che lo sport è chiamato ad adempiere nell’Unione europea è proprio quello di difendere l’identità sportiva costruita intorno al fondamento del fair play.

COSA DICE LA COMUNITA’ EUROPEA - Ricordiamo, per concludere, che il capo III del trattato sulla Comunità europea diventa “TITOLO IX” e alla fine della denominazione “Istruzione, formazione professionale e gioventù” viene aggiunto “e sport”. Infatti, il nuovo articolo 149 del trattato sulla Comunità, per quel che riguarda lo sport recita che «L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa»; l’azione della Comunità è intesa «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’imparzialità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi». Tale previsione normativa contiene indubbiamente potenzialità positive se saranno adeguatamente sfruttate e ciò può avvenire solo se queste novità saranno colte e adempiute da poteri politici.

Matteo Sperduti

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Gli accordi economici nei campionati dilettantistici

gennaio 14, 2010 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana riprendiamo un argomento assai noto tra i calciatori dilettanti, ovvero quello dello svincolo, trattando, in particolar modo, quanto stabilito dall’art. 107 NOIF il quale regolarizza il rapporto tra società ed atleti dilettanti. Si tratta essenzialmente di quei calciatori tesserati per le società dilettantistiche partecipanti ai campionati nazionali (Serie D) per i quali è esclusa ogni forma di lavoro autonomo e subordinato.

I DOVERI NEI CONFRONTI DEI CLUB DI SERIE D - In più, la normativa attualmente applicata, determina precisi obblighi e doveri che i medesimi hanno nei confronti dei club di appartenenza. Infatti, gli atleti sono obbligati a partecipare alle gare ed agli allenamenti secondo le direttive dell’allenatore ed, inoltre, è previsto che l’accordo economico con la società (riconosciuto a livello legale e giuridico nonché sportivo in quanto da depositare presso gli uffici di competenza) non può essere superiore a 25.822 euro quale compenso globale lordo (solo per i tesserati di serie D)

ACCORDO ECONOMICO ANCHE IN ECCELLENZA E PROMOZIONE? - Peraltro, l’inserimento dell’art. 94 ter NOIF ha garantito una maggiore tutela a favore dei calciatori ma, ad oggi, la battaglia rimasta aperta è di riuscire ad estendere l’accordo economico anche a favore dei campionati di Eccellenza e Promozione almeno con la previsione di un minimo di 7.500 euro. Naturalmente, gli obblighi non ricadono solo sui tesserati ma anche e soprattutto sulle società le quali devono corrispondere al calciatore le somme stabilite nell’accordo economico. In caso contrario, il giocatore può rivolgersi alla CAE – Commissione Accordi Economici, per farsi riconoscere quanto pattuito. E’ proprio per questo motivo che, come Associazione Italiana Calciatori, ci stiamo muovendo per estendere l’accordo anche ai campionati sopra indicati riconoscendo cosi una tutela giuridico – sportiva a favore degli atleti che, attualmente, risultano scoperti.

LE LISTE DI SVINCOLO – La rinuncia del vincolo sportivo da parte della società, però, si configura attraverso l’inserimento del tesserato nelle c.d. “liste di svincolo”, modulo che da parte della società va inoltrato presso la segreteria Federale nel termine perentorio fissato dal Consiglio Federale all’inizio di ogni stagione calcistica. Passata tale scadenza è impossibile procedere allo svincolo del giocatore. Quindi, per le modalità di risoluzione del rapporto tra club dilettantistici impegnati nei campionati nazionali ed il calciatore, in merito allo scioglimento del vincolo, sarà fondamentale il consenso congiunto di entrambe le parti.

POCA TUTELA PER I DILETTANTI - Naturalmente, i dilettanti non avendo le medesime garanzie dei colleghi professionisti soffrono una minor tutela salvo per quanto riguarda l’ambito assicurativo e sanitario che, purtroppo, ancora oggi presentano ancora ampie lacune. Per evitare che, nel corso dell’anno si verifichino eventi o situazioni poco chiare e problematiche, sia i dirigenti delle società che i calciatori devono ad inizio anno affrontare con professionalità ed in maniera idonea il tesseramento e la stipula dell’accordo economico. Per questo risulta di primaria importanza farsi assistere sempre da un legale che abbia un quadro chiaro della situazione e che possa prevenire ipotetiche controversie. A volte, i semplici segretari dei club non bastano a colmare queste lacune.

Matteo Sperduti

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Pagamenti e rimborsi: i problemi della remunerazione

dicembre 25, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana riprendiamo un argomento assai noti tra i calciatori dilettanti ovvero quello della remunerazione.

Uno dei problemi principali che viene affrontato sistematicamente, ogni anno, dalla maggior parte degli atleti si verifica quando la società, non avendo raggiunto il risultato prefissato all’inizio o non riuscendolo più ad ottenere, decide di non retribuire più i giocatori dei rimborsi spesa. Ed i calciatori, in questo modo, si ritrova praticamente a giocare gratuitamente e pagare con le proprie tasche le spese effettuate per gli allenamenti e le partite.

INDENNITA’ E PREMI - Conviene rammentare che l’indennità pattuita inizialmente, la quale come detto in altro articolo dovrebbe essere messa nero su bianco attraverso un atto in forma scritta avente valore legale, deve essere corrisposta all’atleta indipendentemente dal risultato ottenuto dalla squadra. Solo gli eventuali premi stabiliti ad inizio anno tra società e calciatore possono, in caso di mancato raggiungimento del risultato previsto, non essere corrisposti al giocatore.

LA CLASSICA STRETTA DI MANO - A volte le società dimenticano tale condizione forti della circostanza che gli atleti non sono tutelati da atti scritti bensì gli accordi iniziali sono siglati, nella maggior parte dei casi, solo ed esclusivamente tramite una “stretta di mano” che non ha alcun valore legale. Però, se il mancato raggiungimento del risultato è dipeso da causa addebitabile solo alla società, in questo caso, il club nella figura del presidente o del delegato dovrà, comunque, retribuire al calciatore il premio pattuito inizialmente.

COSA DICE LA FIGC - Bisogna sottolineare che la retribuzione proporzionata e sufficiente prevista dall’art. 36 della Costituzione non può prescindere dalle qualità delle parti e dalle caratteristiche della prestazione. Questo perché tutti gli accordi che superano una certa cifra riconosciuta come parametro base per i rimborsi spese sono nulli e vietati dalle norme organizzative interne della F.I.G.C., quindi, il calciatore può essere sanzionato e cosi anche la società che, in proporzione, ci andrà a rimettere maggiormente.

TUTELARE E’ MEGLIO CHE CURARE - Quindi, non fidatevi di quelle società che affermano che le scritture private o gli accordi economici non hanno alcuna valenza giuridica. Infatti, se prodotti e redatti secondo le disposizioni di legge hanno valore e possono essere il mezzo attraverso il quale farsi riconoscere i propri diritti e le proprie retribuzioni. Per questo affidatevi sempre ad una persona di fiducia che conosce la normative e può tutelare i vostri diritti.

Si augura a tutti i calciatori, dirigenti, allenatori, società ed addetti ai lavori di trascorrere un felice Natale ed un lieto Nuovo Anno con la speranza che il 2010 sia per tutti un anno ricco di soddisfazioni sportive, di vittorie e di gioie per i risultati ottenuti.

Matteo Sperduti

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Il labirinto delle sponsorizzazioni…

dicembre 17, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana facciamo un po’ di chiarezza sulle sponsorizzazioni sportive per quanto riguarda le società dilettantistiche in quanto, seguendo le ultime regolamentazioni, potrebbero nascere una serie di dubbi sulla corretta applicazione delle norme che disciplinano il rapporto tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le imprese sponsorizzatrici.

LA SENTENZA - La sentenza della Cassazione n. 9567 del 23 aprile 2007 chiarisce che le spese di pubblicità sono costituite dai costi sostenuti per pubblicizzare prodotti, marchi e l’attività svolta dall’impresa e la comunicazione pubblicitaria ha come obiettivo il raggiungimento di interlocutori interessati ad acquisire il prodotto offerto. Naturalmente, non è certo il numero dei tifosi che produce più o meno gli effetti positivi di marketing per una società sportiva bensì il messaggio del valore culturale e sociale che si vuole comunicare alla collettività nonché l’apprezzamento che la stessa può avere in relazione al prodotto sponsorizzato. Quindi, anche i club più piccoli (partecipanti alle categorie inferiori dei Campionati Dilettanti) possono avere un grande introito dalla pubblicità e dalle sponsorizzazioni se utilizzano i giusti strumenti atti a garantire un richiamo di immagine.

NORME DA RISPETTARE - Però, ci sono delle normative da rispettare e la burocrazia in certi casi non fa sconti. Infatti, le vigenti disposizioni fiscali sono talmente chiare che non hanno bisogno di alcun commento soprattutto in relazione alla circostanza che il corrispettivo in denaro in favore di una associazione sportiva dilettantistica costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non superiore ad euro 200.000,00, spese di pubblicità volte alla promozione dell’immagine o dei prodotti del medesimo soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

IL DILEMMA IVA - In ambito IVA, la società erogante non ha mai l’obbligo di fatturare con IVA ma se ne ricorrono le condizioni la relativa ricevuta deve essere assoggettata ad imposta di bollo e l’imposta liquidata è detraibile al 100% cosi come la spesa di sponsorizzazione e pubblicità è deducibile al medesimo valore. Mentre, per la società dilettantistica l’erogazione è liberale ed è sempre considerata fuori dal campo di applicazione dell’imposta.

INFORMARSI SULLE NORMATIVE - A completamento del quadro appena prospettato bisogna evidenziare che le società dilettantistiche e le imprese devono sempre informarsi sulla continua e costante evoluzione della normativa in materia in considerazione del fatto che i controlli si stanno facendo più frequenti da parte degli organi appositi. Quindi, per evitare di incappare in sanzioni sportive e, soprattutto, penali conviene farsi assistere da un legale che sappia come muoversi in questo labirinto fatto apposta per tendere tranelli.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Le mille responsabilità delle societa’…

dicembre 10, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana l’argomento che tratteremo interessa particolarmente le società ed i tesserati. Infatti, di fronte alla giustizia sportiva ogni club deve rispondere dei comportamenti tenuti dai propri tesserati (dirigenti e giocatori) nonché dei tifosi. Ci proponiamo di esplicare una piccola guida sulla responsabilità diretta, oggettiva e presunta.

LA RESPONSABILITA’ DELLA SOCIETA’ - L’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva è intitolato “La responsabilità delle società” e dispone che i club calcistici rispondano direttamente dell’operato di chi le rappresenta. Quindi, ogni volta che un tesserato commette una violazione disciplinare deve rispondere di tale condotta la società di appartenenza all’epoca dei fatti a seconda del ruolo che il medesimo ha ricoperto. Questa rigida norma serve a caricare le società di responsabilità in quanto, a causa del comportamento dei propri tesserati, rischierebbero di subire gravi danni quali sanzioni, penalizzazioni e retrocessioni. Questo principio è sicuramente vessatorio nei confronti dei club dilettantistici per i quali i controlli dei propri tesserati risultano evidentemente ridotti e, soprattutto, ci si basa essenzialmente sui referti arbitrali che tendono ad ingrandire la situazione determinando così una sanzione eccessiva da parte del Giudice Sportivo (caso esemplare le multe economiche attribuite alle società per i cori effettuati dai propri sostenitori contro il direttore di gara).

RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA - Il codice sopra citato dispone, a carico dei club puniti per fatto dei propri rappresentanti cioè tutti coloro che sono muniti dei poteri di firma, sanzioni ben più pesanti rispetto a quelle irrogabili qualora il fatto sia commesso da un semplice tesserato Infatti, mentre nel primo caso si tratta si “responsabilità diretta” (propria della società) nel secondo caso è una “responsabilità oggettiva” per la quale è concessa la possibilità di fornire, da parte del sodalizio calcistico, prova liberatoria ovvero dimostrare che si è fatto tutto il possibile per evitare che l’evento si realizzasse oppure che l’evento si sia verificato per forza maggiore o caso fortuito non imputabile alla società. Sono, comunque, rarissimi i casi in cui un tesserato venga punito mentre la società di appartenenza sia prosciolta.

ULTERIORI RESPONSABILITA’ PER LA SOCIETA’ - Altra responsabilità che viene imputata alla società è quella riguardante i momenti antecedenti, contemporanei e successivi allo svolgimento della gara sia all’interno del proprio impianto che nelle aree immediatamente adiacenti. La compagine calcistica, quindi, deve rispondere anche dei fatti commessi dai propri tifosi però, l’ordinamento sportivo, all’art. 13 prevede delle esimenti e delle attenuanti che non tutti conoscono e che possono essere di supporto alla società. Per questo, in certi casi, conviene sempre rivolgersi ad un legale che conosca la normativa e permetta una sanzione minore o addirittura eviti la sanzione. L’ultima tipologia è la “responsabilità presunta” delle società che trova raramente riscontri nella prassi attuale. Infatti, questa prevede la sanzione del club che si sia reso “presuntivamente responsabile” degli illeciti commessi da persone estranee a proprio vantaggio. Ma, in questo caso, vi è l’esclusione della sanzione qualora risulti o vi sia ragionevole dubbio che il club non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato. Appare ad ogni modo assai difficile che la società dimostri la propria estraneità ai fatti e, per giunta, è anche esclusa l’ignoranza della legge anche in ambito del diritto calcistico.

COSA FARE - Sulla base di tale considerazione, appare evidente che le società cosi come i tesserati (dirigenti e giocatori) hanno grandi responsabilità in ambito della giustizia sportiva e sono soggetti a sanzioni che appaiono veramente pesanti in certi casi. Quindi, anche nel caso di specie devono sapersi tutelare tramite persone che abbiano conoscenza delle norme garantendosi in questo modo una difesa ottimale ed andando, in alcuni contesti, ad evitare situazioni spiacevoli.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Tutto sui trasferimenti…

dicembre 3, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana parliamo del “mercato invernale”. Infatti, siamo entrati in uno dei periodi più intensi della stagione calcistica e cioè l’appuntamento con l’apertura annuale dei termini per le operazioni dei tesseramenti. Si ricorda che le Società ed i calciatori hanno la possibilità di effettuare la risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo come stabilito dall’art. 103 bis N.O.I.F.. Questa opportunità può essere esercitata tra il 1 settembre ed il termine ultimo stabilito dal Consiglio Federale della FIGC per i trasferimenti e le cessioni suppletive. Una volta formalizzati gli accordi tra società cedente, società cessionaria e calciatore, venendosi a ripristinare i rapporti con l’originaria società cedente, l’atleta può essere utilizzato dalla stessa nelle gare ufficiali. Il giocatore, comunque, può essere oggetto di ulteriore trasferimento solo se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni ed i trasferimenti medesimi.

COSA DICE IL REGOLAMENTO - Il trasferimento degli atleti dilettanti fra società partecipanti ai Campionati della LND è consentito dal 1 dicembre al 17 dicembre (ore 19.00) secondo le modalità dell’art. 104 NOIF. Lo stesso termine vale anche per il deposito e l’inoltro delle liste di svincolo suppletive ma, in base a quanto previsto dall’art. 107 NOIF, l’inclusione nelle liste di svincolo di calciatori che hanno sottoscritto l’accordo ai sensi dell’art. 94 ter comma 2 NOIF è consentito solo nel caso in cui il modulo stesso venga sottoscritto anche dai calciatori interessati. In ogni caso, tutti i giocatori svincolati in sede suppletiva potranno essere nuovamente tesserati solo a far data dal 18 dicembre 2009.

LE SCADENZE PER I TRASFERIMENTI - Ecco le principali scadenze:
1. Tesseramento da lista di svincolo (giocatore dilettante svincolato) – fino al 31 marzo 2010 (ore 19.00);
2. Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori dilettanti – dal 7 gennaio al 1 febbraio 2010 (ore 19.00);
3. Trasferimenti “giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche – dal 1 dicembre 2009 al 1 febbraio 2010 (ore 19.00);
4. Trasferimenti “giovani di serie” da società professionistiche a società dilettantistiche – dal 7 gennaio al 1 febbraio 2010 (ore 19.00);
5. Calciatori stranieri – fino al 31 dicembre 2009;
6. Stipulazione nuovo contratto da professionista – dal 7 gennaio 2010 al 1 febbraio 2010 (ore 19.00) con consenso società dilettantistica;
7. Svincolo per accordo – Deposito degli accordi di svincolo entro 20 giorni dalla stipulazione e non oltre il 30 giugno 2010 (ore 19.00).

TERMINI INVALICABILI - I termini indicati sono perentori, quindi, non è possibile transigere dagli stessi in quanto rappresentano limiti insuperabili. Non sono termini facili da ricordare, nè possono essere valicati ed, in considerazione di questo aspetto, conviene sempre farsi dare delle garanzie in merito da parte di un legale.

Matteo Sperduti

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I talenti nostrani “rapiti” dalle società straniere…

novembre 26, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana vogliamo parlare di un grande problema che accomuna molte società calcistiche ed una pluralità di giovani calciatori. Infatti, attualmente, sempre più spesso i club stranieri “rapiscono” i talenti nostrani senza che le società, soprattutto dilettantistiche, possano opporsi. Gli ultimi casi verificatisi hanno messo in risalto che la tendenza, ormai consolidata, è quella che l’atleta minorenne che lascia l’Italia sia destinato a ritornarvi dopo alcuni anni di esperienza, maturazione e valorizzazione economica.

COSA DICE LA LEGGE - Procedendo, però, all’analisi della legislazione in materia appare evidente che il nuovo Regolamento FIFA, nel disciplinare le modalità di rilascio del nulla osta al trasferimento (transfert internazionale) dispone che la Federazione di provenienza del calciatore possa opporsi esclusivamente in caso di controversia contrattuale tra il club ed il tesserato. Sulla base di tale principio, quando un giovane manifesta la volontà di andare a giocare all’estero, la società di appartenenza non può opporsi soprattutto quando il club destinatario abbia già pronto un contratto di lavoro.

…E QUANDO NON SI HA ANCORA 16 ANNI? - In merito al trasferimento degli atleti minori di anni 16, però, l’art. 19 del Regolamento sullo status e trasferimenti dei calciatori (“protezione dei minori”) consente il tesseramento solo ed esclusivamente se il calciatore è seguito in terra straniera dalla propria famiglia, la quale si trasferisce insieme con il medesimo per motivi indipendenti dall’ambito calcistico. Questo è l’unico requisito che è richiesto nel caso in esame e cioè che la famiglia si trasferisca in altro stato per motivi non collegati al calcio.

GLI OBBLIGHE DELLE SOCIETA’ ACQUIRENTI - Ad ogni buon conto, le società destinatarie devono garantire al ragazzo alcune condizioni minime tra le quali prima di tutta una formazione scolastica che permetterà al calciatore di maturare un’esperienza extra sportiva utile nel momento in cui deciderà di abbandonare lo sport; un’adeguata formazione calcistica e per ultimo le migliori condizioni di vita nella nuova struttura societaria e nella nuova città. Nel caso in cui un giocatore, minore di età, sia contattato da una società estera, queste sono le prime ed essenziali condizioni che genitori e legale rappresentante devono richiedere per l’effettiva ed idonea tutela del minore. Senza l’assicurazione di tali requisiti e condizioni meglio non far muovere il ragazzo in quanto si troverebbe senza tutela in un paese straniero. Sulla base di tale considerazione si consiglia sempre di far seguire tutta la trafila ad un avvocato che possa coadiuvare con il procuratore o l’agente (nel caso in cui la trattativa sia portata avanti da quest’ultimo) o con la società e che possa valutare tutti i relativi aspetti contrattuali.

COSA SUCCEDE NELLE SOCIETA’ DILETTANTISTICHE - In ambito dilettantistico, le società sono sicuramente la componente principalmente penalizzata da tutta la situazione come prospettata. Ciò perché l’interruzione da parte dell’atleta del rapporto con la società dilettantistica non integra gli estremi di violazione disciplinare essendo la normativa per i dilettanti fondata su principi di non vincolatività degli accordi. Infatti, su tale aspetto, la FIFA ha espressamente previsto la libertà di tesseramento del calciatore dilettante in favore di società affiliate ad una federazione estera, però, subordinando il passaggio all’ottenimento del transfert internazionale. L’aspetto da non sottovalutare è che, nel caso in cui il giocatore volesse ritornare in Italia, la società di provenienza avrebbe il “diritto di prelazione” e, quindi, il nuovo tesseramento andrebbe a favore della vecchia società italiana.

CONSIGLI PRATICI - Si consiglia anche alle stesse società calcistiche di farsi assistere da un legale per lo svolgimento della trattativa e, soprattutto, per il superamento di quei cavilli burocratici e contrattuali che di solito tendono a penalizzare i medesimi club sportivi.

Matteo Sperduti

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Il “rimborso spese”: un tasto dolente…

novembre 19, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana ci occupiamo di uno dei tasti più dolenti per i calciatori dilettanti ovvero il compenso pattuito quale “rimborso spese”. Infatti, sovente accade che nelle categorie minori i giocatori percepiscano un compenso periodico corrisposto sotto forma di “rimborso spese” e per importi di consistenza minima. E’ prassi comune che tale retribuzione, proprio in relazione al fatto che si tratta di categorie dilettantistiche, non è sancita mediante un accordo scritto tra l’atleta e la società bensì trova fondamento solo attraverso un accordo verbale il quale, dal punto di vista giuridico, non ha alcuna valenza e serve ad eludere le scritturazioni contabili e le relative conseguenze fiscali.

L’ “ESCAMOTAGE” DEL RIMBORSO SPESE - Preliminarmente, però, dobbiamo far notare che le norme federali non prevedono la possibilità, a livello dilettantistico, per il calciatore ed il club di stipulare un accordo economico (art. 94 NOIF e art. 39 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti) questo in ragione del fatto che l’atleta non può effettuare attività lavorativa subordinata o dipendente per alcuna società sportiva. Ma, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, è possibile per il giocatore stipulare un accordo economico con il sodalizio calcistico quale “rimborso spese, compenso ed indennità” purchè sia inferiore alla soglia di 7500 euro (che, peraltro, rientrano nei limiti fiscali non tassabili). Il problema principale, però, nasce nel caso frequente in cui le società, soprattutto nell’ultima parte della stagione calcistica, non provvedono più a pagare al calciatore le retribuzioni periodiche come accordate ed il medesimo atleta, sprovvisto di un accordo scritto, non ha la possibilità di far valere le proprie ragioni in giudizio in quanto basate solo su un accordo verbale.

NECESSARIO UN ACCORDO SCRITTO - Quindi, in conclusione, il consiglio che si vuole dare ai calciatori affinché non incorrano in problematiche di questo genere è di farsi rilasciare dalla società calcistica un accordo scritto, sottoscritto da ambedue le parti, il quale avrà valore giuridico e garantirà all’atleta l’esistenza di un rapporto con il club di appartenenza. L’accordo proverà effettivamente che la prestazione sportiva dell’atleta dilettante nei confronti della società si presume onerosa circa il rimborso delle spese effettuate dallo stesso ed anche le necessarie formulazioni usate dalle parti per definire la retribuzione (rimborso spese, indennità e compenso) derivano appunto dalla natura dilettantistica dell’attività sportiva. Fondamentale, appunto, è usare una terminologia che faccia capire che non si tratta di attività o prestazione lavorativa da parte del giocatore. In merito a tali considerazioni, l’eventuale giudizio instaurato per il recupero del credito da parte del calciatore, fondato su un accordo scritto con la società, può e deve essere svolto davanti alla giustizia ordinaria fermo restando il rispetto della clausola compromissoria.

LA CASISTICA - Inoltre, ci sono decisioni dei massimi organi della Giustizia Sportiva che, anche nel caso di infortunio del giocatore (ad esempio all’inizio della stagione sportiva), la società è tenuta a corrispondere la piena retribuzione al calciatore anche e soprattutto nel periodo in cui è infortunato o sta svolgendo la rieducazione (Collegio Arbitrale 23 settembre 1994). I calciatori, anche se dilettanti, non devono avere paura di chiedere e di far valere le loro ragioni nei confronti delle società. Quindi, possono veder tutelati i loro diritti ma, come nel caso di specie, hanno indispensabilmente bisogno dell’assistenza di un legale per non incorrere in sanzioni o squalifiche.

Matteo Sperduti

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Vincolo sportivo, finalmente si muove qualcosa…

novembre 12, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana vorremmo iniziare riportando il comunicato ufficiale diramato nella data di ieri da parte dell’Associazione Italiana Calciatori. Un comunicato nel quale si spiega che finalmente si sta muovendo qualcosa più concretamente per quanto riguarda l’annosa questione del vincolo sportivo, problema che da diverso tempo contrappone l’Associazione Italiana Calciatori alla Lega Nazionale Dilettanti. Ma vediamo più nel dettaglio il comunicato dell’A.I.C.:

IL COMUNICATO -  “…L’Associazione Italiana Calciatori ha intrapreso un’azione concreta finalizzata ad ottenere l’abolizione del vincolo con il quale, la normativa federale in vigore, limita la libertà dei calciatori dilettanti fino al compimento del 25° anno di età. Attualmente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio è l’unica Federazione in Europa a prevedere un vincolo sportivo per i calciatori dilettanti; il vincolo è inoltre contrario ai principi fondamentali della nostra Costituzione, del diritto del lavoro, del diritto comunitario; è in violazione dell’art. 21 dei Principi Fondamentali degli Statuti degli organismi affiliati al CONI, deliberati dal Consiglio Nazionale il 23 marzo 2004, con cui si impone che in tutti gli Statuti delle federazioni sportive nazionali sia eliminata la figura del vincolo. Pertanto l’AIC, poiché già in passato ha sollevato la questione trovando però la decisa opposizione della LND e la sostanziale inerzia della FIGC, ha deciso di procedere ponendo in essere le seguenti iniziative: a) in virtù del suo ruolo istituzionale, richiesta di un intervento diretto e risolutivo della FIGC con lettera consegnata al Pres. Abete il 3 novembre u.s.;
b) sollecitazione, in data odierna, di un’interrogazione scritta al Parlamento Europeo;c) presentazione di un reclamo scritto alla Commissione europea, volta ad ottenere una pronuncia che favorisca l’eliminazione del vincolo dall’ordinamento sportivo italiano. L’abolizione del vincolo sportivo rimane una priorità assoluta per l’AIC e per tutti i calciatori dilettanti…”.

UN’AZIONE DI FORZA - Appare evidente come si è resa indispensabile un’azione di forza da parte dell’Associazione chiamando in causa le massime autorità nazionali ed internazionali in quanto la Lega di appartenenza (Lega Nazionale Dilettanti), forte dell’appoggio delle società calcistiche, non ha voluto intraprendere un dialogo con i calciatori e, soprattutto, si è sempre opposta all’eliminazione di un vincolo assolutamente anti-costituzionale ed anti-democratico. Alla richiesta di denaro per la cessione del “cartellino” ogni calciatore e relativamente ogni genitore dovrebbe rifiutarsi di pagare e rivolgersi ad un legale per verificare le modalità di presentazione di un esposto – denuncia contro la “patrimonializzazione” della persona dell’atleta, il quale non può e non deve rientrare in alcuna forma di commercializzazione.

LA CITAZIONE - Concludiamo con questa bellissima frase presa dalla Carta Olimpica: “The practice of sport is a human right. Every individual must have the possibility of practising sport in accordance with his or her needs.” (La pratica dello sport è un diritto umano. Ogni individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le sue necessità.)

Matteo Sperduti

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Il tesseramento dei minori

novembre 5, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana vogliamo occuparci del tesseramento dei minori in relazione alla potestà genitoriale che viene esercitata attraverso la firma, da parte degli stessi genitori, della “lista di tesseramento” quando il ragazzo compie l’età di 14 anni introducendo, in questo modo, il cosi detto “vincolo sportivo” che lega il minore alla società fino al 25° anno. Tale argomento ingloba una serie di aspetti molto rilevanti sia dal punto di vista del diritto sportivo che del diritto civile in quanto la potestà in oggetto va esercitata da entrambi i genitori e, quindi, la firma deve essere congiunta. Infatti, il tesseramento degli atleti minorenni costituisce un “topos” sul quale la giurisprudenza si interroga da sempre non riuscendo, però, ad offrire risposte certe ed univoche.

COSA SUCCEDE AL COMPIMENTO DEL DICIOTTESIMO ANNO DI ETA’ - Sostanzialmente, il centro intorno al quale gira l’intero dibattito è costituito dalla discrasia fra il soggetto che contrae materialmente il vincolo associativo e cioè il giovane sportivo, e quello che sottoscrive il relativo modulo, rappresentato dall’esercente la potestà genitoriale. Tale condizione, come sappiamo tutti, permane fino al compimento del diciottesimo anno di età ma, superata questa soglia anagrafica, il minore acquista la capacità di agire e questo farebbe venire meno lo sdoppiamento di cui sopra. Pertanto, il minore per praticare a livello agonistico l’attività sportiva, versa nella scomoda situazione di dover contrarre, a fortiori, un vincolo a tempo indeterminato con l’associazione sportiva di riferimento.

COSA DICE LA LEGGE - In particolare, per quanto riguarda il calcio, l’art. 39, comma 2, N.O.I.F. dispone che la richiesta di tesseramento debba essere sottoscritta dal minore e “dall’esercente la potestà genitoriale”. Anche nel basket l’art. 10 del Regolamento Esecutivo F.I.P., rubricato “Nuovo tesseramento” stabilisce che il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e, per i giocatori che, al momento della richiesta, non abbiano compiuto il 18° anno di età, deve essere controfirmato dall’esercente la potestà genitoriale.

NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI - La prima teoria richiamata si fonda sulla disciplina stabilita dagli articoli 316 e seguenti del Codice Civile la quale prevede che la potestà genitoriale venga esercitata da entrambi i coniugi, fatta eccezione solo per alcuni sporadici casi, peraltro espressamente previsti, in cui l’esercizio è accordato, disgiuntamente, ad uno solo dei genitori. Quindi, per effetto dell’art. 39 NOIF, letto alla luce del disposto dell’ art. 320 comma 1 cod. civ., la validità della domanda di tesseramento è subordinata alla sottoscrizione di entrambi i genitori salvo i casi in cui, per impossibilità, provvedimento dell’autorità giudiziaria o altro impedimento, non si debba ritenere che l’esercizio della potestà parentale spetti ad uno solo dei genitori od a terzi. Il “tesseramento”, infatti, costituisce un rapporto pluriennale a formazione progressiva ed inizia tra il minore che vuole esercitare l’attività ludico – ricreativa e la società che deve organizzarsi per consentire allo stesso atleta lo svolgimento di tale attività. A maggior ragione dicasi del tesseramento a tempo indeterminato, che rappresenta, un atto di straordinaria amministrazione ed, in quanto tale, validamente stipulabile solo con l’espresso consenso di entrambi gli esercenti. Pertanto, alla luce della breve analisi condotta, possiamo senz’altro sostenere che solo il modulo di tesseramento stipulato da entrambi i genitori ha piena validità, a tutti i livelli. Accade, però, che in alcuni modelli prestampati di varie discipline sportive sia presente un’unica casella riservata alla sottoscrizione da parte dell’esercente la suddetta potestà. Questo non deve, però, trarre in inganno. Si consiglia, quindi, alle associazioni sportive, indipendentemente dall’ambito sportivo, di usare la massima cura nell’ottemperare agli obblighi imposti dalla legge statale che, in questo contesto, sono in predicato di sovrapporsi ai regolamenti settoriali. Del pari, l’eventuale omissione di una delle due firme può certamente rappresentare la base per la radicazione di una vertenza, innanzi agli organi competenti, in ordine all’annullamento del tesseramento del minore.

UNA TEORIA ALTERNATIVA - Altra teoria, che però contrasta con quella appena elencata, ritiene che costituiscano atti di straordinaria amministrazione quelli suscettibili di incidere sul patrimonio del minore o di dar luogo a rilevanti modifiche dello stesso, laddove, per converso, rientrano nell’ordinaria amministrazione quelli diretti alla conservazione dell’integrità di tale patrimonio e che comunque comportino margini di rischio modesti. Premesso pertanto che, l’atto di tesseramento assume rilievo più sul piano delle scelte in senso lato educative e della formazione ed espressione della personalità del minore che non patrimoniale, v’è che, in ogni caso, alla luce della distinzione sopra operata, è improprio ascrivere il medesimo tesseramento del minore alla F.I.G.C. nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione. In considerazione, dunque, della considerazione da cui parte la seconda teoria, si ritiene il tesseramento possa essere posto in essere anche da uno solo dei genitori esercenti la potestà genitoriale in quanto non si configurano gli estremi della straordinaria amministrazione.

I CONSIGLI - In conclusione, ne consegue che seppur ci siano contrastanti teorie e dottrine in merito al tesseramento del minore è sempre opportuno che lo stesso atto venga firmato da entrambi i genitori esercenti la potestà fermo restando che, prima di sottoscrivere un documento che ha una valenza pluriennale per il minore, bisogna sempre consultare un legale e far valutare le conseguenze che possono prodursi in futuro sulla figura dell’atleta.

Matteo Sperduti

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Quando un calciatore viene messo fuori rosa…

ottobre 29, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuesta settimana l’argomento che sarà analizzato riguarda la “messa fuori rosa” dei calciatori nel periodo in cui non è previsto il trasferimento, da parte delle società che militano nei campionati al di sotto della serie D. Proprio ieri è stato diramato un comunicato da parte del Pomezia Calcio con il quale sono stati tagliati ben quattro elementi della propria rosa. Attualmente, manca meno di un mese alla riapertura delle liste di trasferimento ma, se questo fosse avvenuto a gennaio, gli atleti avrebbero perso ben 5 mesi, che sommati ai mesi estivi, avrebbero determinato una sosta “forzata” di 8 mesi. Sapete quanti danni e violazioni dei diritti dei giocatori comporta questo provvedimento da parte delle società?

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE - La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 8438 del 2005 ha affermato che tali condotte comportano, successivamente alla “messa fuori rosa” del calciatore, una forma di disagio psicologico e fisico con conseguente danno rilevante per l’ordinamento giuridico su un diritto del giocatore rientrante nella nozione di danno biologico ed esistenziale ovvero quello dell’integrità psicofisica e della perdita di “changes” futura in quanto il medesimo atleta non ha la possibilità di dimostrare le proprie qualità sportive sul campo. Inoltre, una pluralità di lodi emessi dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti hanno affermato il principio che: “…l’unica ipotesi in cui la società è legittimata a proporre la sospensione temporanea del calciatore è quella avente carattere squisitamente sanzionatorio e ciò costituisce indiretta conferma del fatto che l’estromissione dalla rosa della prima squadra non può mai trovare giuridico fondamento in scelte di natura tecnica…”.

LA “MESSA FUORI ROSA” DEL CALCIATORE DILETTANTE - E’ stato affermato, peraltro, che nelle categorie dilettantistiche i calciatori dovrebbero svolgere attività sportiva esclusivamente per fini di puro divertimento e passione e, come spesso evidenziato da più fonti, alla base del rapporto dilettantistico tra giocatore e società l’elemento fondamentale non è quello economico bensì l’attività fisica e sportiva. Quindi, l’atteggiamento tenuto dalla società che mette “fuori rosa” un calciatore non è conforme a quello che è lo scopo – fine del tesseramento che è ratificato da entrambe le parti tramite la sottoscrizione della lista di tesseramento poi depositata dalla società presso la FIGC. Tale lista rappresenta una “forma di contratto” che le parti stipulano e manifesta la nascita del rapporto che lega il calciatore alla società in primis e poi alla Federazione di appartenenza, nonché il mezzo per lo svolgimento dell’attività sportiva.

VIOLATI I PRINCIPI CARDINE DELLO SPORT DILETTANTISTICO - Quindi, tale condotta viola una pluralità di norme e, soprattutto, quelli che sono i principi cardine dello sport dilettantistico quali la lealtà e la correttezza che dovrebbero caratterizzare i rapporti tra atleti e società riconosciuti dall’art. 1 comma 1 del codice di giustizia sportiva. A questo si aggiunge la violazione dell’art. 2 della Cost., in quanto si può considerare la pratica sportiva dilettantistica quale rientrante nei diritti inviolabili dell’uomo e ciò comporta la lesione del diritto di praticare liberamente ed incondizionatamente l’attività sportiva sulla base dell’art. 1 L. 91/1981 che afferma che: “…l’esercizio dell’attività sportiva, sia essa in forma professionistica o dilettantistica, deve essere libera e deve essere garantita dalla società di appartenenza…”. Inoltre, è violato l’art. 3 della Cost., in relazione al diritto del calciatore di vedersi riconosciuta una uguaglianza sostanziale nell’esercizio della attività sportiva da parte della società di appartenenza, correlato anche all’art. 16 d.lg. n. 242 del 1999 secondo il quale deve essere garantito al giocatore la partecipazione all’attività sportiva secondo le norme dello statuto ed i regolamenti della federazione di appartenenza.

ULTERIORI VIOLAZIONI - Altre violazioni sono quelle che riguardano i punti del Protocollo di intesa firmato in data 21.10.2004 tra AIC e LND:
punto n. 3: “…le società si impegnano a far partecipare tutti i calciatori all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento, nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei…”;
punto n. 6: “…le società sono tenute ad assicurare a ciascun calciatore lo svolgimento dell’attività sportiva nei limiti ed i criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza, in conformità al tipo di rapporto instaurato con il medesimo…”;
punto n. 7: “…le società ed i calciatori si impegnano a rispettare gli obblighi derivanti dalle norme regolamentari vigenti in conformità ai principi sportivi della lealtà, della proibità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale…”.

CONSIGLI PRATICI - In conclusione, non sono previste norme federali che permettono alle società la possibilità di mettere “fuori rosa” un giocatore soprattutto quando non è garantito all’atleta di poter trovare nuova sistemazione in altra squadra e, quindi, nel periodo in cui non sono possibili i trasferimenti. Nel caso in esame si consiglia di rivolgersi immediatamente ad un legale, esperto in materia, per cercare di trovare un accordo con la società ma, soprattutto, che possa intervenire per bloccare sul nascere una condotta lesiva dei diritti propri del calciatore.

Matteo Sperduti

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Quelle “partitelle” tra amici…

ottobre 22, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneAltra settimana, altro appuntamento con la nostra rubrica e con un nuovo, importante argomento da trattare. Questa volta ci occuperemo delle famose partitelle amatoriali che si giocano tra amici e, soprattutto, dei falli che solitamente le caratterizzano. Un argomento che ha avuto un notevole riscontro anche nelle cronache giudiziarie, come testimoniato da una sentenza della Corte di Cassazione che ha regolamentato questo tipo di situazioni.

LA SENTENZA - La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 44306/2008) ha stabilito che commette reato chi pone in essere delle azioni scorrette e dei contrasti di gioco troppo forti nelle partite di calcio tra amici. Infatti, la Corte ha chiarito che configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione. Inoltre, qualifica come grave la condotta di un difensore di una squadra di calcio resosi responsabile di aver atterrato da tergo, colpendolo con un calcio ad una gamba, un avversario provocandogli così una frattura alla tibia, guaribile in più di quaranta giorni.

L’APPLICAZIONE DELLA SENTENZA - Tale principio può applicarsi anche nel caso di una partita di calcio che si svolge in modo amichevole tra compagni di scuola perché, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell’azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell’avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l’azione. Questa azione viene considerata estranea alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti non solo non è preventivato ma anche non può essere accettato.

CORRELARSI AL TIPO DI COMPETIZIONE - Quindi, la condotta del giocatore non professionista deve essere correlata al tipo di competizione in atto, tanto da essere richiesta una particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico all’avversario e, quindi, un maggior controllo dell’ardore agonistico non equiparabile a quello che caratterizza le competizioni sportive tra professionisti, le cui azioni impetuose, invece, sono scriminate nei limiti del rischio consentito. In questo modo, viene affermato che verrà commesso un reato solo quando si supererà il rischio consentito ma la condotta dell’atleta potrà considerarsi lecita soltanto quando rispetti in toto le regole specifiche della disciplina praticata.

C’E’ FALLO E FALLO… - Si è altresì evidenziata la differenza tra il fallo commesso in una fase statica della competizione, ed il caso del fallo commesso nel mentre della gara, anche con foga agonistica, con l’intento di fermare o contrastare l’avversario. Nella prima ipotesi si parla del fallo a gioco fermo: sempre più numerose sono le decisioni in cui viene condannato l’atleta che commette un fallo a gioco fermo perché si presume che nella fase statica della gara non ci sia contatto fra gli atleti, pertanto l’uso della violenza non è richiesto, quindi, è sintomo di una gratuita aggressione all’avversario. Nell’altra ipotesi, invece, si deve analizzare il fatto storico, in modo da poter delineare il tipo di competizione (professionistica o amatoriale; agonistica o meno; amichevole, allenamento, ecc), in relazione alla quale l’atleta dovrà modulare la propria irruenza e foga sportiva, nel rispetto delle regole tecniche dello sport, ma soprattutto nel rispetto dell’avversario e dei generali principi di lealtà e correttezza sportiva (c.d. fair play), che ormai sono alla base di tutte le competizioni sportive e dei relativi regolamenti. In conclusione, non piace perdere a nessuno soprattutto nelle partite amatoriali fra amici ma, da tali pronunce, bisogna estrapolare il principio secondo il quale è sempre meglio moderare la propria “sete di vittoria” perché da un fallo potrebbe scaturire una denuncia penale che andrebbe a gravare sulla propria “fedina penale”.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Iscriversi all’AIC: ecco i motivi

ottobre 15, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneIn questo nuovo appuntamento settimanale, in vista dell’avvio delle iscrizioni da parte dell’ Associazione Italiana Calciatori per la stagione calcistica 2009/2010 per i giocatori dilettanti della provincia di Latina, ci preme indicare per i nostri lettori le motivazioni ed il perché bisogna aderire. Prima di tutto partiamo da un dato statistico e cioè che a Latina le iscrizioni risultano essere molto basse soprattutto con riferimento ai numeri relativi al resto della regione ed in rapporto all’intera media nazionale.

LATINA, TERRA POCO FERTILE PER L’AIC – Forse, la ragione va ricercata nella mancanza di una o più squadre professionistiche e nella poca consapevolezza da parte degli stessi calciatori della provincia di essere, in ogni caso, una componente importante seppur a livello dilettantistico. Non è detto che un calciatore non professionista (anche se partecipante ai campionati regionali o provinciali) non possa veder riconosciuti i propri diritti e non possa farli valere. Inoltre, non si parla solo ed esclusivamente dei giocatori che militano in squadre di calcio a 11 ma anche degli atleti del calcio a 5 e delle calciatrici.

L’IMPEGNO DELL’AIC – Rimanendo fedele agli impegni presi in questi anni, l’ AIC sta proseguendo il proprio lavoro di modifica e miglioramento dello status del calciatore dilettante in merito ad alcuni ambiti quali quelli della tutela sanitaria e della tutela economica. Sulla base di questo l’AIC e la Lega Nazionale Dilettanti hanno sottoscritto un protocollo di intesa che, data l’importanza dei principi in esso contenuti, rappresenta un punto di partenza ed individua con precisione i cardini sui quali lavorare ed i diritti di ogni calciatore.

I PUNTI CARDINE DELL’ACCORDO CON LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - In particolare, due sono i concetti di estrema importanza: l’impegno delle società e calciatori/calciatrici ad osservare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione di un accordo economico; il principio secondo cui le società si impegnano a far partecipare gli atleti all’attività agonistica, di addestramento e di allenamento nonché a curarne la migliore efficienza, fornendo loro attrezzature idonee alla preparazione tecnico/atletica e mettendo a disposizione ambienti quanto più possibile idonei. Sembrano aspetti di scarsa importanza, però non devono essere sottovalutati in quanto, prima o poi, ciascun calciatore può subirne le conseguenze.

IN COSA CONSISTE L’ATTIVITA’ DELL’AIC - Quindi, l’attività dell’Associazione per i calciatori dilettanti si sviluppa su tre piani:
1. la tutela legale da parte dei fiduciari a favore dei calciatori iscritti per quanto concerne controversie con le società di appartenenza (vedi il mancato rispetto degli accordi economici, messa fuori rosa dei calciatori, svincoli);
2. la tutela assicurativa attraverso la gestione delle pratiche di infortunio;
3. l’ assistenza per questioni di carattere disciplinare o comunque connesse con l’ attività sportiva nonché tutte quelle questioni che vedono quale attore protagonista il giocatore stesso.

COME ASSOCIARSI - Per associarti all’ AIC ed usufruire di tutti i suoi servizi, già dalla prossima settimana saranno recapitati ai capitani delle varie squadre della provincia di Latina oppure ad un rappresentante le buste contenenti i moduli che ciascun calciatore dovrà compilare con i propri dati. La quota di iscrizione è di € 5.00 ciascuno per tutte le seguenti categorie: Eccellenza, Promozione, Iª, IIª e IIIª Categoria, Calcio femminile A2, B, C e D, Calcio a 5 A2, B, C e D. Successivamente all’adesione saranno inviati i gadget con la tessera AIC che dà diritto oltre ai servizi indicati anche a varie convenzioni (vedi quella con l’agenzia di viaggi Valtur che garantisce uno sconto del 10 – 15 %).
Quindi, si sottolinea l’importanza dell’iscrizione all’ AIC che garantisce a ciascun calciatore o calciatrice di essere protagonista nella tutela della sua persona e dei suoi diritti e che permette di far sentire la propria “voce” nonché di ottenere ogni forma di assistenza fuori e dentro il campo. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al sottoscritto tramite i contatti indicati.

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Il Daspo

ottobre 8, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneIn considerazione dei numerosi tifosi che seguono il nostro sito e prendendo da spunto il caso avvenuto la scorsa domenica a Firenze, dove un tifoso pontino della Lazio a fine gara ha scavalcato le reti di recinzione ed ha invaso il terreno di gioco ed al quale l’autorità giudiziaria ha applicato il DASPO (acronimo di Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive), questa settimana vogliamo trattare l’argomento che riguarda la violenza negli stadi ed i relativi provvedimenti di polizia che conseguentemente vengono applicati.

COSA DICE LA LEGGE – Il fulcro nasce dalla Legge n. 401 del 1989 ed è costituito da due tipi di provvedimenti: 1) “Divieto di accesso” ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (viene negato anche di svolgere personalmente attività sportiva); 2) “Prescrizione di comparizione personale” (obbligo di firma) in un ufficio o comando di polizia competente durante gli incontri o nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto al punto 1. Ambedue sono emessi dal Questore e la loro durata può andare da uno a cinque anni.

QUANDO SCATTA IL DASPO - La diffida in oggetto scatta se si è stati denunciati o condannati per i seguenti reati: 1)porto abusivo di arma; 2)travisamento del volto (ad esempio quando si copre il volto con la sciarpa della propria squadra per non farsi riconoscere); 3)incitamento alla discriminazione razziale (ad esempio: cori razzisti); 4) lancio di oggetti pericolosi (vedi petardi); 5) scavalcamento di recinzioni o invasione di campo; 6) se si è preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione di manifestazioni sportive.

CONSIGLI PRATICI - Il primo consiglio tecnico da seguire è di verificare che nella prescrizione del Questore sia espressamente contenuto l’avviso che l’interessato può presentare memorie e deduzioni al giudice competente per l’udienza di convalida altrimenti il provvedimento perde di efficacia. Inoltre, se l’udienza stessa avviene dopo le 96 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, quest’ultimo decade. Però, in caso di violazione delle prescrizioni sono previste le pene della reclusione da uno a tre anni e la multa fino a 40.000 euro.

COME COMPORTARSI CON LE FORZE DELL’ORDINE - Altri consigli pratici riguardano, soprattutto, il rapporto con le forze dell’ordine. Gli agenti di pubblica sicurezza che si trovano all’ingresso dello stadio possono fare una perquisizione personale ed, a loro discrezione, possono ritirare gli oggetti che ritengono pericolosi. E’ comunque previsto il diritto dei legittimi proprietari di rientrarne in possesso al termine della partita (cosa che ad oggi puntualmente non avviene). Infatti, senza dover per forza rilasciare le proprie generalità, si può esigere una ricevuta (tagliando o scontrino) per poter ritirare l’oggetto al termine dell’incontro. Purtroppo, non sempre si può ottenere la ricevuta e nel caso in cui ci viene imposto di lasciare l’oggetto fuori dallo stadio, basta avere delle prove quali testimoni, fotografie o filmati su chi ha preso in consegna l’oggetto e si può sporgere immediata denuncia se non ci viene restituito. Naturalmente, se gli agenti sono in borghese si ha diritto a pretendere l’esibizione del tesserino ed in più è sempre possibile denunciare gli autori di “soprusi” anche se fanno parte delle forze dell’ordine. L’unico problema, in questo ultimo caso, è quello di dimostrare in sede processuale l’eventuale lesione o danno subito sulla base di solidi elementi di prova.

FOTOCAMERA SEMPRE CON SE’ - Ad ogni buon conto, per tutelarvi da possibili errori e disguidi è meglio se incominciate ad andare allo stadio, soprattutto negli incontri più delicati, muniti di macchinetta fotografica e di piccole videocamere la cui documentazione potrebbe rivelarsi utile per tirare fuori da possibili guai voi ed i vostri amici. Inoltre, se qualcuno viene arrestato la prima cosa che deve essere fatta è quella di sentire e nominare un avvocato per evitare ulteriori “soprusi” e per una buona struttura difensiva iniziale.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

La tutela della salute durante la pratica sportiva

ottobre 1, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneQuarto appuntamento settimanale con la nostra rubrica sul diritto sportivo nel mondo del calcio dilettantistico. Questa volta partiamo da un caso d’attualità, il malore in campo occorso all’ex giocatore del Latina Luigi Di Bartolomeo durante la partita di Eccellenza Real Pomezia – Albalonga, per mettere in evidenza uno dei diritti fondamentali del calciatore dilettante, ovvero quello della tutela della salute durante l’atto della pratica sportiva.

REGOLAMENTAZIONE ASSENTE - Nonostante lo sviluppo e la progressiva diffusione dello sport a livello dilettantistico, la legge ha trascurato a lungo la regolamentazione della tutela sanitaria occupandosi principalmente del settore professionistico. Non a caso, nelle norme organizzative interne della FIGC (Art. 43 NOIF) nella parte che tratta tale aspetto in ambito dilettantistico è disposto che i tesserati di ogni società devono sottoporsi a visita medica al fine dell’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva. In questo modo, quindi, viene stabilita un’obbligatorietà dei controlli sanitari e lo svolgimento dell’attività agonistica viene subordinato alle risultanze degli accertamenti clinici i quali vanno effettuati ogni anno.

RESPONSABILITA’ ALLE SOCIETA’ - Inoltre, le certificazioni attestanti l’idoneità o meno devono essere conservate dalle società le quali hanno l’obbligo di sottoporre i propri tesserati a tali controlli medici nonchè l’obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione od il Comitato competente, la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento. Esse sono responsabili dell’utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell’utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all’attività sportiva. La mancata osservanza delle disposizioni appena descritte comporta il deferimento dei responsabili alla Commissione Disciplinare competente a cura del Presidente Federale.

ASSENZA DI MEDICI SUI CAMPI - Quello appena descritto è l’iter normativo che dovrebbe essere seguito dalle società e dai tesserati in merito alla tutela sanitaria ma, nei campionati dilettantistici, ci si trova di fronte ad alcune incongruenze. La prima è quella che riguarda la spesa per l’effettuazione dei controlli sanitari. Infatti, in molti casi i club lasciano che siano i loro tesserati a “sobbarcarsi” le spese per la visita medica, quando in realtà, come previsto dalle norme, sono le medesime società ad avere l’obbligo di sottoporre i propri atleti ai controlli di rito. La seconda, ma non meno importante, è l’assenza sui campi di calcio dei campionati dilettanti di medici o infermieri che possano effettuare, nel caso ce ne fosse bisogno, un primo soccorso direttamente sul calciatore. Questi aspetti non sono da sottovalutare perché è di primaria importanza la presenza durante le partite di una persona qualificata la quale possa provvedere, grazie alle proprie conoscenze e soprattutto all’utilizzo di attrezzature specifiche, ai problemi sanitari e medici che possono scaturire nello svolgimento dell’attività agonistica.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA - Quindi, prima di tutto si invitano le società a non sottovalutare tale aspetto e predisporre la presenza costante durante lo svolgimento dell’attività sportiva di un medico o almeno di un infermiere che possano garantire quel minimo di sicurezza per la salute degli atleti. Ad esempio, una proposta concreta sarebbe quella di nominare quale medico della società anche i neo laureati che hanno sicuramente un costo minore rispetto ai medici affermati ma, per lo meno, permettono di assolvere le funzioni basilari in relazione alle esigenze cliniche e sanitarie indispensabili per gli atleti. Inoltre, si invitano tutti i tesserati ad imporre alle società il rispetto dell’obbligo stabilito dalle norme federali di sottoposizione gli stessi calciatori agli esami clinici per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività agonistica nonché impedire che questo ricada sulle finanze degli atleti stessi.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Il vincolo sportivo nelle norme federali

settembre 24, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneIn questo nostro terzo appuntamento ci preme proseguire a parlare della materia del “vincolo sportivo” in quanto ancora oggi risulta poco chiaro e facilmente ingannevole soprattutto per i ragazzi che si apprestano a firmare il tesseramento con una società.

GLI EFFETTI DEL VINCOLO SPORTIVO - Come detto in precedenza, il “vincolo sportivo” produce degli effetti differenti in quanto per la società determina il diritto di utilizzare la prestazione del giocatore e il potere di inibire all’atleta di svolgere la propria attività sportiva a favore di altra società. Viceversa per il calciatore si viene a determinare il dovere di fornire le proprie prestazioni alla società e di non prestare la propria attività per altro club senza il consenso di quello per cui è vincolato.

STRUMENTO DI POTERE PER LE SQUADRE - È necessario, quindi, discutere sulla questione di praticare liberamente l’attività sportiva in quanto il divieto imposto all’atleta dilettante di recedere da tale vincolo appare, infatti, un’evidente lesione di tale diritto. Però, è comunque opportuno osservare che il valore economico dei giocatori dilettanti non è un dato fittizio in quanto il “cartellino” ha un costo e, purtroppo, questo favorisce la diffusione di un vero e proprio “mercato sotterraneo”. Frequentemente, ormai, proliferano scritture private ed accordi verbali nei quali il “cartellino” viene negoziato in modo rigorosamente non contabilizzato e l’atleta rimane quasi totalmente impotente di fronte a tale situazione. Quindi, il “vincolo sportivo” è sempre stato uno strumento di potere per il presidente della squadra per la quale il calciatore svolge la propria attività agonistica ma l’atleta, da parte sua, deve pretendere dalla società di appartenenza di essere messo nelle condizioni di praticare sport avvalendosi dei servizi offerti dallo stesso sodalizio sportivo.

COSA PREVEDONO LE NORME FEDERALI - All’interno delle norme federali dovrebbero esistere specifici meccanismi di tutela in favore del giocatore che subisce delle inadempienze da parte del club, mentre ad oggi emerge che una tutela di questo tipo appare assolutamente inadeguata se non inesistente. La principale soluzione nell’ipotesi in cui la società non consenta al calciatore lo svolgimento della pratica sportiva ovvero lo faccia a condizioni ingiustificatamente gravose per l’atleta anche per ragioni riconducibili ad impossibilità oggettiva, sarebbe quella dello svincolo la quale appare maggiormente rispondente alla tutela degli interessi del calciatore. Però, oggi lo scioglimento del “vincolo sportivo” avviene secondo le regole sportive solamente in casi remoti e tassativamente previsti dalle carte federali che limitano i diritti dei calciatori. Quindi, il recesso dell’atleta dalla società di appartenenza, nel caso in cui la stessa non garantisca il corretto esercizio della pratica sportiva, può senz’altro aver luogo anche e soprattutto in caso di comprovato inadempimento della controparte sebbene ciò non sia espressamente previsto dalle regole sportive.

LA SENTENZA - Si cita, proprio per questo, una sentenza emessa nello scorso agosto dal Tribunale di Venezia – Giudice del Lavoro in merito ad un procedimento svolto nei confronti di una società dilettantistica su ricorso da parte del legale di un calciatore. Il Giudice con la propria decisione ha “…intimato al club di garantire il tesseramento e/o trasferimento ad altra società sportiva affiliata alla FIGC e di gradimento al calciatore mediante sottoscrizione dell’apposita lista di trasferimento e con l’adempimento degli ulteriori incombenti necessari a consentire il tesseramento con altra società calcistica…”. Questo a riprova che ci sono mezzi e strumenti idonei per gli atleti affinchè possano liberarsi da tale “vincolo” e vedersi riconosciuti i propri diritti e la libertà di praticare l’attività sportiva senza alcun vincolo.

AFFIDARSI AD ESPERTI IN MATERIA - Ma il principale consiglio che promuovo è quello di affidarsi sempre e comunque a persone che abbiano una esperienza diretta ed una maggiore conoscenza delle norme federali per evitare di vedere lesi i propri diritti.

Matteo Sperduti

(per maggiori chiarimenti o per una consulenza contattare il fiduciario A.I.C., Matteo Sperduti, al numero 3385459992 o all’indirizzo e-mail willsper55@libero.it)

Il vincolo sportivo

settembre 17, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-palloneIn questo secondo appuntamento della nostra rubrica ci preme mettere in evidenza che i consigli e gli argomenti che verranno affrontati settimanalmente sono diretti soprattutto ad atleti, dirigenti, tecnici e arbitri nonché ai genitori degli sportivi minori di età garantendo, in questo modo, un’informazione aggiornata e specifica su tutte le problematiche alle quali sono sottoposti gli sportivi dilettanti.

IL VINCOLO SPORTIVO - Uno dei principali punti, ad oggi ancora tanto controverso a livello sportivo, riguarda il vincolo al quale è soggetto l’atleta tesserato che sottoscrive il proprio “cartellino” con una società dilettantistica. Infatti, tale “vincolo sportivo” costituisce un legame fino al 25° anno di età e senza possibilità di essere sciolto prima se non con il consenso della società di appartenenza. Questo determina una limitazione della libertà del calciatore di praticare l’attività agonistica in quanto si trova sotto il monopolio assoluto del club al quale devolve irrevocabilmente la titolarità dei poteri sulle proprie prestazioni sportive.

LA DIFFICOLTA’ DI SVINCOLARSI - Credo che ognuno di noi si sia imbattuto nella difficoltà di svincolarsi dalla propria società senza che la stessa abbia fatto una richiesta esplicita di denaro quale controvalore, in quanto ormai vi è esclusivamente una patrimonializzazione del “cartellino” stesso. Emblematica è un’ulteriore definizione del vincolo sportivo quale “divieto di recesso unilaterale” e cioè l’atleta da solo non può recedere dal tesseramento con la società di appartenenza senza il consenso di quest’ultima, che naturalmente come detto mira a guadagnarci a livello economico. Diciamo che, ancora oggi, non si riflette abbastanza sulla circostanza che il vincolo così assunto lega l’atleta tesserato alla propria società, alla quale viene dato il potere di decidere unilateralmente in merito al “cartellinamento”.

SVINCOLO A 18 ANNI? - Dopo lo storico accordo tra Associazione Italiana Calciatori e Lega Nazionale Dilettanti che ha portato l’età minima per ottenere lo svincolo (recesso dal vincolo sportivo senza consenso della società) a 25 anni si sta continuando a lavorare sul progetto che prevede ulteriori e graduali diminuzioni di età, avendo come punto d’arrivo l’armonizzazione con i principali paesi europei e quindi lo svincolo a 18 anni.

COME TUTELARSI - Il problema del vincolo sportivo non è da sottovalutare in quanto con esso si legano, attraverso la sottoscrizione da parte dei genitori (attenzione: si parla di entrambi i genitori), anche i ragazzi minori di età con una società senza che possano recedere al raggiungimento della maggiore età. La tutela del diritto di svincolo dell’atleta nei settori dilettantistico e giovanile non è semplice però ci sono alcune strade che possono essere perseguite. La cosa fondamentale al momento della sottoscrizione del vincolo, la quale rimane ad oggi obbligatoria, è prima di tutto verificare la disponibilità della società a trovare un compromesso in caso di futura richiesta di svincolo da parte del calciatore ed in seconda istanza agire in via giudiziaria attraverso gli organi competenti. Un’ultima estrema prospettiva potrebbe essere quella di avanzare degli esposti e delle denunce alla Procura Federale ed alla FIGC affinchè mettano fine, grazie alle numerose richieste, a questa continua ed ormai frequente “estorsione” che società e dirigenti compiono sui loro tesserati dilettanti, soprattutto minori, violando il principio costituzionale del libero esercizio dell’attività sportiva.

Matteo Sperduti

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Dentro al diritto sportivo

settembre 10, 2009 by Giornalista3 · Leave a Comment 

avvocato-nel-pallonePrimo appuntamento con la rubrica di Matteo Sperduti, l’”Avvocato nel pallone”. Il fiduciario dell’Associazione Italiana Calciatori ci guiderà nel mondo del diritto sportivo, concentrandosi maggiormente sulle realtà dilettantistiche presenti nel territorio pontino. Un’occasione quindi per capire meglio cosa c’è dietro i vari tipi di rapporto che legano gli atleti alle società. Iniziamo il nostro viaggio con una panoramica generale sul diritto sportivo.

IL DIRITTO SPORTIVO

Il calcio non è semplicemente il “correre dietro la palla per far gol”, è uno sport che prevede una serie innumerevole di sfaccettature, tra le quali si inserisce l’insieme dei rapporti che si sviluppano tra i vari atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, società sportive e Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Infatti, il fenomeno calcio è governato da istituzioni nazionali e internazionali le quali emanano atti idonei a disciplinare lo svolgimento della pratica sportiva ed ogni tipo di rapporto è disciplinato da una pluralità di norme che sono previste dallo Statuto e dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), nonché dalle norme internazionali emanate dalla FIFA.

Quindi, le violazioni di tali regole sono sanzionate attraverso gli Organi della Giustizia Sportiva. Per chiarire, prendiamo ad esempio il caso più frequente ovvero quando un calciatore viene espulso durante una partita di calcio. Una o più giornate di squalifica gli saranno comminate da un Giudice Sportivo dopo aver visionato il referto arbitrale nel quale sarà indicata la condotta tenuta dal calciatore in campo comportante la violazione di una norma sportiva. Ma questo è solo il caso più banale al quale se ne possono aggiungere altri riguardanti, soprattutto, i rapporti tra gli atleti e le società sportive in merito al tesseramento, agli accordi economici e cosi via.

Le norme sportive indicano l’insieme dei diritti e dei doveri che ogni soggetto possiede all’interno dell’Ordinamento Sportivo stesso ed, appunto, non è detto che solo ed esclusivamente le società abbiano il “coltello dalla parte del manico” bensì anche i calciatori sono titolari di diritti che possono e devono far valere in sede di Giustizia Sportiva.

L’analisi giuridica del “settore calcio” in relazione alla Provincia di Latina deve partire, però, da una distinzione fondamentale ovvero quella tra calciatore “professionista” e calciatore “dilettante” in considerazione dell’assenza di una squadra che militi in campionati professionistici. Dilettante è colui che “dovrebbe” svolgere l’attività sportiva per pura passione e per il solo piacere di farlo, ma il dilettantismo è un fenomeno sociale di ampie dimensioni e, sebbene idealmente, dovrebbe rintracciare la propria giustificazione soltanto nei valori non patrimoniali. Al contrario, sovente è posto al centro di rilevanti negoziazioni economiche e tale analisi giuridica dei rapporti intercorrenti tra i soggetti su menzionati risulta estremamente complessa in quanto il dilettantismo è un “mondo a parte” con assenza di disposizioni di legge che disciplinino nel dettaglio la materia e una non corretta interpretazione delle regole.

Per questo, con la nostra rubrica cercheremo di analizzare quelle che sono le problematiche più frequenti nella Provincia di Latina inerenti al settore dilettantistico con l’indicazione delle soluzioni che si reputano più idonee sia per gli atleti che per le società e gli altri soggetti che militano in questo ambito.

Matteo Sperduti

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